Il divieto generale di commercializzazione per sacchetti non biodegradabili è scattato dall’01/01/2011.
Solo per sacchetti che non hanno determinate caratteristiche, il divieto di commercializzazione ha subito una serie di proroghe, legate all’emanazione di un Decreto Ministeriale che doveva essere effettuata entro il 31/12/2012. Tale DM è stato emanato il 18 marzo scorso ma in termini concreti nulla di fatto, poiché per l’entrata in vigore si sta attendendo la conclusione con esito favorevole della procedura di notificazione alla Commissione UE.
Il Decreto Ministeriale del 18/03/2013, al momento non ancora efficace, non si coordina tra l’altro con la normativa base di riferimento del 2012 (DL 179/2012 e legge di conversione): scatterebbero infatti le eventuali sanzioni per la non osservanza, a decorrere 60 giorni dalla violazione accertata, ma il Decreto in oggetto non essendo efficacie, fa sì che di fatto non scattino sanzioni!
La decisione della Commissione UE doveva essere presa entro il 13/06 di quest’anno, ma nulla di fatto anche in questo ambito. La decisione è stata posticipata di 90 giorni, pertanto si attende tale pronunciamento entro il 13 settembre prossimo.
A questo punto cosa succede? Il DM 18/03/2013, non ancora efficacie, per il motivo suddetto consente la commercializzazione di:
Sacchi monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI-EN 13432:2002 (norma di
definizione dei polimeri conformi);
Sacchi riutilizzabili conformati con maniglie esterne alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 200 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata se destinati all’uso alimentare e superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata se destinati ad altri usi;
Sacchi riutilizzabili con altri polimeri con maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata se destinati ad uso alimentare e superiore ai 60 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata se destinati ad altri usi.
Restano commercializzabili i sacchetti riutilizzabili per asporto di merci:
- In carta
- In tessuti di fibre naturali
- In fibre di poliammide
- In materiali diversi dai polimeri
Il decreto ministeriale prevede anche l’apposizione di informazioni per i consumatori sotto forma di apposite diciture da riportare sul sacchetto.
Ricordiamo, inoltre che ai fini dell’individuazione delle caratteristiche tecniche dei materiali, devono essere richieste le apposite dichiarazioni e/o schede tecniche ai produttori e/o distributori dei contenitori in oggetto, anche se tali contenitori non entrano a diretto contatto con i prodotti alimentari.
Anche CNA Nazionale ha evidenziato che il provvedimento (Decreto Ministeriale) così come tutta la normativa risulta attualmente confusa, priva di coordinamento, e non coerente con il quadro normativo di riferimento; inoltre il DM continua a citare e a trattare lo shopper come se fosse un bene rientrante nella normativa Imballaggi: ma il “sacco” non costituisce parte integrante dell’alimento, tantomeno entra direttamente in contatto con gli alimenti pronti ad essere consumati, pertanto dovrebbe essere trattato in modo diverso da altre tipologie di contenitori.
Anche le sanzioni per la mancata osservanza del divieto dovevano scattare a partire dall’01/01/2014, ora anticipate all’01/01/2013; dopo l’emanazione del DM le sanzioni scattano a partire dai 60 giorni dall’emanazione stessa: a questo punto se il pronunciamento UE che valida il DM uscirà per esempio il 13/09 prossimo, le sanzioni scatterebbero dal 13/11. Ma si tratta solamente di un esempio con date ipotetiche: attendiamo le date definitive!
Non so se effettivamente questo “PUNTO DELLA SITUAZIONE” ha chiarito o confuso ulteriormente le idee, sta di fatto che ci troviamo di fronte ancora una volta a normative scoordinate, non chiare, frammentarie, che mettono in difficoltà gli operatori e tendono a creare talvolta comportamenti scorretti anche se inconsapevoli, proprio per la difficoltà di applicazione della norma.
Sonia Robuschi – Resp.le Prov.le CNA ALIMENTARE – CNA Commercio
srobuschi@cnaparma.it