Nel Decreto Legge sull’occupazione (DL 76 del 28 giugno 2013) pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, sono contenute a alcune disposizioni a favore dell’occupazione dei giovani e modifiche alla precedente “Legge Fornero”: incentivi previsti in caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori, misure per favorire il contratto di apprendistato, modifiche alle disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato, intermittente, a progetto e occasionale.

 

 

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI
Decorrenza: immediata e applicabile dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse.

 

Soggetti interessati

Istituito in via sperimentale un incentivo, a favore dei datori di lavoro, per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) non abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) vivano soli con una o più persone a carico.

 

Decorrenza e incremento occupazionale

L’incentivo si applica alle assunzioni intervenute a decorrere dalla data di approvazione degli atti di riprogrammazione delle risorse (data che deve essere diffusa da INPS e Ministero del Lavoro ) ed entro il 30/06/2015. Le assunzioni devono necessariamente determinare un aumento occupazionale netto.


Misura dell’incentivo e principi

Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato.

L’incentivo è corrisposto per un periodo di 18 mesi ed è pari a un terso (1/3) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziale e, in ogni caso non può eccedere la soglia di € 650 per lavoratore interessato.

Stabilizzazione.

L’inventivo può essere corrisposto per un periodo di 12 mesi e entro i limiti di € 650 mensili, anche nell’ipotesi di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. In questa caso alla stabilizzazione si deve abbinare necessariamente l’assunzione di un altro lavoratore che deve comunque determinate un incremento occupazionale.


Domanda all’Inps – ordine cronologico di riconoscimento

L’Inps deve fornire le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo. In caso di risorse insufficienti, l’Inps esaurisce le domande pervenute sulla base dell’ordine cronologico riferito alla data di assunzione più risalente, in relazione alle domande pervenute.


Ulteriore finanziamento da parte delle Regioni
 
Decorrenza: applicabile dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento regionale.

Le Regioni possono finanziare ulteriormente con fondi propri l’incentivo in commento. Tale ulteriore incentivo si applicherà alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento con il quale la Regione attiva l’incentivo stesso. La decisione regionale non può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti a livello nazionale.

 

 

INTERVENTI STRAORDINARI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE

 

Linee guida apprendistato
Attuazione entro il 30/09/2013.

Entro il 30/09/2013, la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome, deve adottare delle linee guida finalizzate a garantire una disciplina, uniforme sul territorio nazionale, dell’offerta formativa pubblica per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dalle micro, piccole e medie imprese. Le linee guida si applicheranno alle assunzione effettuate entro il 31/12/2015 e possono derogare al Testo Unico dell’Apprendistato.


Tirocini formativi
Decorrenza: immediata e fino al 31/12/2015.

Fino al 31/12/2015, in assenza di una disciplina regionale specifica, il ricorso ai tirocini formativi è ammesso nel rispetto della normativa nazionale. La durata massima dei tirocini instaurati può essere prorogata ulteriormente di un mese.

 

 

MODIFICHE ALLA LEGGE FORNERO
Decorrenza: immediata

 

Contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato può essere stipulato, per un massimo di 12 mesi, senza una causale sia nel caso in cui sia il primo contratto a tempo determinato, sia in qualsiasi altra ipotesi individuata dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.

Il contratto a termine a-causale può essere prorogato. 

Anche al contratto a- causale si applicano le sanzioni relative alla scadenza del termine e alla successione dei contratti.

Ridotti gli intervalli fra due contratti a termine:

  • da 60 giorni a 10 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi;
  • da 90 giorni a 20 giorni per quelli di durata superiore.

Lavoro intermittente

Per ciascun lavoratore, l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente non può superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di mancato rispetto di tale linite, il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Nel computo delle giornate di effettivo lavoro, si devono considerare elusivamente quelle prestate dopo il 28/06/2013 ( data in cui è entrato in vigore il presente decreto). La sanzione amministrativa per mancata comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione di lavoro intermittente non si applica nei casi in cui la datore di lavoro ha assolto gli adempimenti contributi vi.  I contratti di lavoro intermittente già in essere alla data di entrata in vigore della Legge  Fornero, ma non compatibili con le disposizioni introdotte dalla stessa riforma, cessano di produrre effetti dal 1 gennaio 2014.


Lavoro a progetto
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Introdotte le seguenti modifiche: il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi : i due requisiti non sono più alternativi bensì devono coesistere; l’elencazione degli elementi che deve contenere il contratto a progetto diventa obbligatoria, per la validità del contratto stesso. Non è più richiesta, pertanto, ai soli fini della prova.


Agevolazioni per le assunzioni di lavoratori disoccupati

Il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo mensile pari al 50% dell’indennità di ASpI (indennità di disoccupazione) non ancora percepita in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori il trattamento ASpI.

 

L’incentivo è escluso se:

  • l’assunzione è conseguente all’adempimento del diritto di precedenza;
  • l’assunzione interessa lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da impresa che al momento del licenziamento presentava assetti proprietari coincidenti, con l’impresa che assume.

Convalida delle dimissioni

Anche alle dimissioni e alle risoluzioni consensuali intervenute in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto e in un rapporto di lavoro in “associazione in partecipazione con apporto lavorativo”, si applica la normativa sulla convalida delle dimissioni previste per i lavoratori subordinati con decorrenza 28 giugno 2013.