E’ stata finalmente riconosciuta l’applicabilità dell’aliquota Iva al 4% per le prestazioni di servizio di radiotaxi rese

mediante la tecnologia GPRS/GSM, in quanto vengono assimilate alle prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico, per le quali l’aliquota del 4% è già disposta dalla norma IVA e cioè dal n. 36 della Tabella A, parte II allegata al DPR n. 633/72.

 

Questo emerge dalla risposta data dall’Agenzia delle entrate all’istanza di consulenza giuridica presentata da CNA assieme a Confartigianato e alla Lega Coop.

 

L’Agenzia ha formulato questo importante chiarimento anche facendo riferimento al parere espresso al riguardo dal competente ufficio legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha svolto l’analisi tecnica della questione per arrivare a stabilire la “totale sovrapponibilità del servizio di radiotaxi effettuato, nel passato, per mezzo di strumenti e tecniche di comunicazione analogiche, con quello effettuato oggi attraverso le potenziate funzionalità messe a disposizione dalle tecnologie digitali.”

Ne consegue, come prosegue il Ministero dello Sviluppo Economico, che gli aspetti della “circolarità” delle comunicazioni, che caratterizzano il servizio di radiotaxi consentendone l’assimilazione a quello di radiodiffusione, sono ancora presenti nella modalità attualmente utilizzata, e definita in termine tecnico “polling”, con la quale si ha una continua diffusione dei messaggi attraverso onde radio, dalle stazioni radio base ai terminali mobili a bordo di ciascuna vettura taxi.

 

Ribadiamo, quindi, che anche grazie al notevole impegno svolto da CNA, si arriva finalmente a definire con chiarezza che è il 4% l’aliquota applicabile per le prestazioni di radiotaxi effettuate tra la centrale operativa (spesso gestita da organismi associativi degli imprenditori) ed i taxisti.