Il
nuovo termine è dunque fissato per l’8 luglio 2013, senza alcuna maggiorazione, i versamenti
potranno inoltre essere effettuati dal 9 luglio al 20
agosto 2013, con la maggiorazione dello 0,40%.

La
proroga riguarda solo i soggetti che “esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore
” nonché i contribuenti che hanno
adottato il regime fiscale di vantaggio (Nuovi Minimi).

Resterebbero
fermi al 17 giugno 2013 e al 17 luglio 2013 (con maggiorazione dello
0,40%), i termini per l’effettuazione dei versamenti da parte
dei soggetti esclusi dalla proroga.

 

In sostanza,
quindi, la proroga riguarderebbe
:

 – le persone fisiche, le società commerciali,
gli enti di ogni tipo, che esercitano attività classificate con codice Ateco
2007 per il quale è stato elaborato lo studio di settore, prescindendo dal
fatto che per tali soggetti esista una causa di esclusione o di inapplicabilità
dello studio stesso. La proroga dovrebbe
pertanto applicarsi anche ai soggetti che hanno un codice Ateco
2007 per cui è stato elaborato lo studio, ma che applicano i Parametri in luogo
dello studio di settore.

Gli
interessati, per beneficiare della proroga, devono avere dichiarato ricavi
o compensi non superiori a 5.164.569 euro.


i soci di società di persone, i soci di s.r.l in regime di trasparenza, i
collaboratori di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli
associati di associazioni tra professionisti, che dichiarano un reddito
imputato da uno dei soggetti indicati al punto precedente;


i soci di società a responsabilità limitata non in regime di trasparenza, alle quali è applicabile la proroga,
limitatamente al versamento dei contributi previdenziali. Detti soci, infatti,
determinano l’ammontare dei contributi su un reddito “figurativo”
desunto da quello determinato dalla società.


le società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180
giorni ma comunque entro il mese di
maggio 2010, semprechè abbiano un codice Ateco 2007 per cui sono stati
elaborati/predisposti gli studi di settore. Per tali soggetti, infatti, il
termine per il versamento delle imposte è ordinariamente
previsto al giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del
bilancio.

 Soggetti
esclusi

Se
il contenuto del DPCM corrisponderà a quanto indicato precedentemente, non potranno beneficiare della proroga:

a)
i soggetti che esercitano attività economiche il cui codice Ateco 2007 prevede
esclusivamente l’applicazione dei Parametri;

b) i
soggetti che hanno ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;

c)
le società di capitali con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare;

d)
i soci di società di persone, i soci di s.r.l in regime di trasparenza, i collaboratori
di imprese familiari, i coniugi di imprese coniugali, gli associati di
associazioni tra professionisti, riferibili a soggetti che non beneficiano
della proroga, indicati nei precedenti punti a), b), c);

e) i
contribuenti “privati” e gli enti non commerciali che non hanno,
quindi, redditi riferibili ad imprese o a professioni (compresi, quindi i soci
di società semplici);

f) le
società di capitali che approvano il bilancio nel più ampio termine di 180
giorni, ma comunque entro il mese di
giugno 2013, anche se hanno un codice Ateco 2007 per cui
sono stati elaborati gli studi di settore.

 

 

Versamenti interessati alla proroga

Sulla
base di quello che si presume sarà il contenuto del provvedimento, saranno
interessati dalla proroga tutti i
versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione
IRAP.

Si
ritiene saranno quindi prorogabili, ad esempio:


i saldi e gli acconti prima rata delle imposte Irpef e Ires (e relative
addizionali);


il saldo Iva;


i saldi e gli acconti prima rata IRAP;


le imposte sostitutive che derivano dalla dichiarazione dei redditi;

possono
beneficiare della proroga anche i versamenti delle rate successive alla prima
relative alle imposte sostitutive “scaturenti” dal quadro RQ del
modello Unico din anni precedenti. Tale interpretazione nasce dal fatto che il
provvedimento prorogherà di fatto i  termini di versamento risultanti
dalla dichiarazione dei redditi e a questo termine, (prorogato), si agganciano
i versamenti delle rate successive alla prima delle imposte sostitutive in
questione.


la maggiorazione del 3% prevista in caso di adeguamento agli studi di settore
non revisionati;


l’acconto del 20% per la tassazione separata;


il saldo e l’acconto dei contributi previdenziali;


il diritto annuale camerale.

Dopo
l’emanazione del provvedimento torneremo sull’argomento per le eventuali
modifiche ed integrazioni.