Precedentemente, il 26 novembre 2012, il Ministero aveva ammesso in via transitoria la polizza “vettoriale” tra le
modalità consentite per la dimostrazione della idoneità finanziaria, nelle more della definizione di una polizza di assicurazione professionale, fermo restando le altre modalità previste dal Regolamento 1071/2009.


Dal momento che sul mercato sono state ora introdotte specifiche polizze professionali per le imprese di
autotrasporto, a partire dal 10 maggio p.v. sia per le richieste di nuove iscrizioni all’Albo che per i rinnovi
annuali successivi a tale data, non potranno più essere considerate valide le polizze “vettoriali” per dimostrare il requisito dell’idoneità finanziaria
,anche se esse devono essere ritenute valide sino alla scadenza annuale delle stesse. 


Riguardo ai contenuti delle suddette polizze professionali, la nota precisa che non spetta al Ministero dei trasporti la valutazione di merito -non avendone peraltro né la conoscenza specifica né la competenza – bensì alle Amministrazioni
provinciali che sono normativamente le uniche tenutarie di tale competenza
.

 

Le attestazioni di vigenza di polizza professionale devono in ogni caso recare l’impegno delle compagnie
assicurative di comunicare in forma scritta all’autorità provinciale ogni fatto che determini la modifica di quanto attestato.

 

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