Le attrezzature individuate dall’Accordo sono le seguenti e coinvolgono tutte
le tipologie di attività che le utilizzano:
1- Piattaforme di lavoro mobili elevabili
2- Gru a torre
3- Gru mobile
4- Gru per autocarro
5- Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi), tra cui, quindi, anche i cosiddetti “muletti”
6- Trattori agricoli o forestali
7- Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne,
autoribaltabile a cingoli)
8- Pompe per calcestruzzo.
L’Accordo si applica a tutti gli operatori che utilizzano le attrezzature elencate, compresi i soggetti individuati dall’art. 21 comma 1 del D.Lgs.81/2008 (componenti impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti
del fondo, soci delle società semplici agricole, artigiani e piccoli commercianti).
Alle condizioni indicate nell’Accordo è riconosciuta la formazione pregressa (corsi effettuati prima del 12/03/2013) che dovrà essere integrata entro il 12/03/2015.
La norma transitoria prevede che tutti i lavoratori già incaricati dell’utilizzo delle attrezzature specificate alla data di entrata in vigore del presente Accordo (12/03/2013), dovranno effettuare i relativi corsi entro il 12/03/2015 (gli operatori agricoli con esperienza documentata di due annidovranno effettuare i relativi corsi entro il 12/03/2017).
Per quanto riguarda invece tutti gli operatori
- che non hanno alla data del 12/3/2013 effettuata nessuna formazione sulle suddette attrezzature
- assunti e/o incaricati dell’utilizzo delle attrezzature specificate a partire dal 12/03/2013,
il datore di lavoro deve provvedere affinchè ricevano subito una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici tali da consentire un utilizzo idoneo e sicuro.
Questa formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria già prevista in precedenti Accordi Stato – Regioni (attuazione art. 37 D.Lgs.81/2008).