I lavoratori dipendenti mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire nel corso di ogni anno, anche in misura frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

 

Nel rispondere ad istanza di Interpello , il Ministero del Lavoro ha chiarito in proposito che:

  • il congedo non rientra nel periodo di comporto;
  • al lavoratore spetta una indennità calcolata come per la malattia ma a carico del datore di lavoro;
  • ai fini del calcolo del trattamento economico spettante, la fruizione frazionata del congedo va comunque considerata come unico episodio morboso continuativo, in quanto connesso alla stessa infermità invalidante riconosciuta.