Il Decreto Legislativo n. 179/2012 ha modificato il Codice delle assicurazioni private all’art. 170-bis, il quale dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

 

La stessa norma prevede altresì che le compagnie di assicurazione debbano:

1) avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni

2) mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo

 

Con la circolare del 14/02/2013 il Ministero dell’Interno chiarisce, in merito ai 15 giorni di estensione della copertura, che “l’assicurato, in attesa di sottoscrivere altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare ad
esibire il certificato ed
il contrassegno scaduti”.

 

Di conseguenza, non è più sanzionabile ex artt. 180 e 181 C.d.S. il veicolo che circoli con il certificato e il
contrassegno assicurativo scaduti entro il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto di assicurazione.

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