Riduzione pressione fiscale

Viene anticipato al 2013, anziché al 2014, il termine a decorrere dal quale il Documento di Economia e Finanza, conterrà la valutazione, relativa all’anno precedente, delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale effettivamente incassate .

Una parte di queste risorse saranno destinate in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale e finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

Inoltre il ministero dell’Economia e delle Finanze presenterà annualmente, un rapporto sui risultati conseguiti col contrasto dell’evasione fiscale.

In detto rapporto saranno evidenziati:

le strategie per il contrasto all’evasione;

il confronto dei risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati;

il recupero di gettito fiscale attribuibile ad una maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti.

 

Credito d’imposta in caso di borse di studio a favore di studenti universitari

È previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università statali e delle università non statali legalmente riconosciute.

Per capire se anche le imprese possano rientrare tra i beneficiari di tale credito d’imposta, si deve attendere il decreto interministeriale (Istruzione/Economia) con il quale saranno fissati criteri e modalità per l’attribuzione di tale beneficio.

 

Diritto di prelazione Concessioni

In tema di beni demaniali, al termine del periodo previsto dalle concessioni e locazioni di tali beni a soggetti privati, è riconosciuto ai medesimi il diritto di prelazione per l’acquisto, al prezzo di mercato.

L’acquisto sarà possibile a condizione che i beni dati in concessione o locazione non siano più necessari all’uso per finalità istituzionali.

 

Modifiche alla fatturazione delle operazioni dal 2013

Allo scopo di recepire anche nella norma nazionale le previsioni della specifica Direttiva comunitaria sulla fatturazione, sono state apportate significative modifiche alle norme relative e collegate alla fatturazione delle operazioni attive.

Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal 1/1/2013.

Fra le più significative modifiche si evidenziano in particolare le seguenti:

– l’allungamento dei termini di fatturazione per le operazioni intracomunitarie;

– la previsione della fattura “differita” anche per le prestazioni di servizio;

– l’obbligo di emissione della fattura anche per le operazioni extraUE;

– la precisa definizione degli obblighi relativi all’inversione contabile, con l’integrazione o con l’autofatturazione, per le operazioni per le quali l’assolvimento dell’IVA è a carico del soggetto nazionale;

– la precisazione rispetto a taluni degli elementi obbligatori della fattura, con la previsione di indicare sempre o il numero di partita IVA del cliente che opera in qualità di soggetto passivo, oppure del codice fiscale se il cliente opera invece in qualità di privato consumatore;

– la possibilità di emissione della fattura anche con il misuratore fiscale;

– la possibilità di emissione di una fattura semplificata, per operazioni fino a 100 euro.

 

IMU

Per gli anni 2013 e 2014 l’IMU è interamente attribuita ai comuni.

Viene quindi soppressa la quota erariale, pari al 50% dell’aliquota base del 7,6 per mille, che nel 2012 ha gravato sugli immobili diversi dall’abitazione principale  e dai fabbricati rurali strumentali.

Viene tuttavia riservato all’erario il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D diversi dagli immobili strumentali rurali (per questi ultimi, infatti, è prevista un’aliquota base del 2 per mille).

Detto importo riservato è calcolato applicando l’aliquota base per del 7,6 per mille alla base imponibile.

Ciò comporterà che i comuni non potranno applicare un’aliquota inferiore a quella base, e, per ottenere gettito anche dai suddetti immobili, tenderanno a deliberare aliquote maggiorate fino al 10,6 per mille.

Viene inoltre stabilito che, per l’anno 2013, il bilancio di previsione degli enti locali, deve essere deliberato entro il 30 giugno 2013.

 

Tares

A partire dal 1/1/2013 è ufficialmente attivo il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES) che sostituisce completamente i precedenti TARSU, TIA1 e TIA2 .

La TARES ha natura tributaria e non tariffaria, si divide in due parti:

  1. componente rifiuti (quasi identica alla TARSU – TIA);
  2. “maggiorazione” per i servizi indivisibili dei comuni.

È soggetto al pagamento della TARES chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (e/o  assimilati).

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, soggetto passivo è il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,uso, abitazione, superficie.

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano occupate o detenute in via esclusiva. Nella normativa precedente erano escluse dal pagamento anche le aree pertinenziali alle utenze non domestiche, che ora sono soggette alla TARES.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La superficie di riferimento che i comuni dovranno utilizzare per il calcolo della tariffa è a pari all’80% della superficie catastale. A tal fine saranno attivate apposite procedure, mediante attività di collaborazione tra i Comuni e l’Agenzia del Territorio, per l’allineamento dei dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune.

Spetterà quindi ai Comuni comunicare le nuove superfici imponibili.

Fino all’attivazione delle nuove modalità di determinazione della superficie imponibile, per il calcolo della tariffa i comuni utilizzeranno quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati recepita dai comuni attraverso le dichiarazioni presentate dai contribuenti  (o accertate dai Comuni)  ai fini delle previgenti imposte (TARSU , TIA1 e TIA2).

Per il calcolo della superficie assoggettabile a contributo non si deve conteggiare quella parte in cui solitamente si formano i rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ai fini dell’accertamento, in riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i Comuni possono considerare come superficie assoggettabile a contributo quella pari all’80% della superficie catastale.  Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

La TARES deve essere pagata con una suddivisione in 4 rate ( gennaio, aprile, luglio e ottobre); per l’anno 2013 il versamento della prima rata è posticipato ad aprile 2013 ed i comuni potranno ulteriormente posticipare questa scadenza.

Per il 2013, fino alla data di determinazione della tariffa, le rate sono versate a titolo di acconto e sono calcolate in riferimento  all’importo versato nell’anno precedente; il versamento a conguaglio è effettuato con la prima rata successiva alla determinazione delle tariffe.

Per il 2013 la quota di maggiorazione del tributo dovuta per i servizi indivisibili dei comuni:

  • è pari a 0,30 € per metro quadrato  da versare contestualmente al tributo per le prime tre rate;
  • l’eventuale incremento fino a 0,40 € per metro quadrato,  disposto con delibera del consiglio comunale,  sarà invece da versare a titolo di conguaglio contestualmente alla quarta rata.

Il pagamento del tributo, esclusivamente in favore del Comune, non potrà più essere effettuato con bollettino postale “generico”, ma dovrà essere  utilizzato il Modello  F24  o l’apposito bollettino di c/c postale .

A tal fine saranno emanati specifici decreti che stabiliranno le modalità di pagamento in un’ottica di semplificazione, prevedendo anche forme di pre-compilazione degli stessi.

 

Incentivi statali per veicoli ecologici.

 E’ stata modificata la data a decorrere dalla quale decorre l’erogazione degli incentivi statali per l’acquisto di veicoli ecologici.

La norma istitutiva di tali incentivi è, infatti, stata modificata prevedendo non più il contributo per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 01/01/2013 e il 31/12/2015, ma per gli acquisti e immatricolazioni effettuati “a partire dal trentesimo giorno successivo” alla data di entrata in vigore del Decreto attuativo degli incentivi, da redigersi a cura del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.

Resta invariata la data ultima del 31/12/2015.

La motivazione di tale proroga soggiace al fatto che il suddetto Decreto attuativo doveva essere emanato entro 60 giorni dal 12/08/2012 (data di entrata in vigore del D.L. 83/2012), ma ciò non è finora avvenuto.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni detenute da privati: riapertura dei termini

Vengono riaperti i termini per la rivalutazione del valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni societarie, non negoziate in mercati non regolamentati, posseduti all’1/1/2013 da persone fisiche, non esercizio di impresa.

Come in precedenza, la rivalutazione dei valori dei suddetti beni avrà effetto solo previa predisposizione, in questo caso, entro il 30 giugno 2013, di una perizia giurata di stima redatta da parte di uno dei soggetti autorizzati e il pagamento, entro la stessa data, dell’unica o della prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta, determinata, applicando al nuovo valore attribuito al “bene” l’aliquota del 4%, se trattasi di un terreno agricolo o edificabile o trattasi di una partecipazione societaria qualificata, o l’aliquota del 2%, nel caso di partecipazione non qualificata.

Come le altre volte l’imposta sostitutiva potrà essere versata in tre rate annuali di uguale importo (entro il 30/6/2013, il 30/6/2014, il 30/06/2015) con l’applicazione di interessi al 3% annuo su quanto dovuto a titolo di seconda rata (+ 3%) e di terza rata (+6%).

I codici tributo che dovranno essere utilizzati per l’esecuzione dei versamenti, con il modello F24 rimangono: 8055 per le partecipazioni, 8056 per i terreni con l’indicazione del 2013 come anno di riferimento.

Per i soggetti che si sono già avvalsi dell’agevolazione in passato si ricorda che è comunque possibile procedere ad una nuova rideterminazione del valore dei terreni o delle partecipazioni detraendo dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva già versata su precedenti rivalutazioni in riferimento agli stessi beni; in alternativa, è possibile richiedere il rimborso di quanto già versato in base a precedenti rivalutazioni nel limite massimo dell’imposta dovuta in base all’ultima rideterminazione effettuata.

La riapertura dei termini potrebbe essere particolarmente interessante per quei soggetti che hanno intenzione di cedere terreni rivalutati in anni precedenti per i quali si è verificata una riduzione del loro valore di mercato.

Si ricorda, infatti, che il valore periziato costituisce il “valore fiscale minimo” e, pertanto, nel caso in cui il venditore volesse discostarsi da tale valore indicando nel rogito un valore inferiore, non gli sarà possibile avvalersi del valore a suo tempo rideterminato (in quanto dovrà essere assunto il costo storico del terreno come se non fosse mai stata effettuata alcuna rivalutazione).

In questi casi è consigliabile che, prima di effettuare la cessione del terreno, si provveda a fare predisporre una nuova perizia giurata, al fine di poter determinare Il valore del terreno che dovrà essere indicato anche nell’atto di compravendita; il versamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuata entro il normale termine del 30/6/2013.

 

Aumento dell’aliquota ordinaria IVA al 22%

Viene previsto che dal 1°/7/2013 l’aliquota ordinaria IVA del 21% aumenterà al 22%.

Va ricordato che l’aumento dell’aliquota si applica in riferimento al momento di effettuazione delle operazioni.

La conoscenza anticipata di questa variazione consente agli operatori una migliore gestione delle operazioni da fatturare, nonché delle modifiche procedurali che si impongono per i sistemi meccanizzati di fatturazione e registrazione delle operazioni.

 

Incremento delle detrazioni Irpef per figli a carico

Sono stati incrementati gli importi teorici delle detrazioni Irpef per figli a carico, nonché le maggiorazioni per figli portatori di handicap.

L’incremento è il seguente:

  • figlio di età pari o superiore a 3 anni: da 800 a 950 euro;
  • figlio di età inferiore a 3 anni: da 900 a 1.220 euro;
  • maggiorazione per figlio portatore di handicap: da 220 a 400 euro.

Sono invece confermati il meccanismo di determinazione della detrazione spettante, basato sul reddito complessivo del contribuente, e le detrazioni a favore dei nuclei familiari numerosi.

Incremento deduzioni IRAP

Con riferimento alla determinazione dell’Irap, è stata incrementata la deduzione forfetaria a valere sulle retribuzioni dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato (cd. cuneo fiscale).

L’incremento della deduzione opera nelle seguenti misure:

  • deduzione “base”:
    • da 4.600 a 7.500 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato
    • da 10.600 a 13.500 per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile o di età  inferiore a 35 anni;
    • deduzione “maggiorata” per i lavoratori impiegati nelle regioni del Sud:
      • da 9.200 a 15.000 euro per ciascun lavoratore a tempo indeterminato
      • da 15.200 a 21.000 per i lavoratori a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.

È stata anche incrementata la deduzione dalla base imponibile per i contribuenti di piccole dimensioni.

L’incremento è il seguente:

• da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;

• da 5.500 a 6.000 euro se la base imponibile non supera 180.839,91 euro;

• da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile non supera 180.919,91 euro;

• da 1.850 euro a 2.000 se la base imponibile non supera 180.999,91 euro.

Per le società di persone, gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi e le associazioni professionali, l’incremento dei valori di cui sopra è rivalutato a 2.500, 1.875, 1.250 e 625 euro (rispetto ai precedenti 2.150, 1.625, 1.050 e 525 euro).

L’incremento della deduzione forfetaria del cuneo fiscale e della deduzione dalla base imponibile si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013, normalmente dal 2014 per gli esercizi coincidenti con l’anno solare.

 

Prestazioni rese da cooperative sociali – aumento aliquota IVA

A partire dalle operazioni effettuate in base a contratti stipulati dopo il 31/12/2013, sarà aumentata l’aliquota IVA di determinate operazioni svolte dalle cooperative sociali e loro consorzi. Le operazioni in questione sono attualmente soggette all’aliquota del 4%, con la possibilità per la cooperativa di optare per l’esenzione IVA.

L’aumento sarà dal 4% al 10% e non sarà più prevista la possibilità di applicare, per opzione, l’esenzione alle suddette operazioni.

Sono interessate all’aumento dell’aliquota al 10%, in particolare, le prestazioni di servizi di: diagnosi, cura, riabilitazione rese alla persona nell’ambito delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; ricovero e cura rese da ospedali o cliniche e casi di cura convenzionate; educative dell’infanzia e gioventù e quelle didattiche di ogni genere; le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili; prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale nei confronti di particolari soggetti.

 

Tobin tax e imposta antispeculativa

Viene introdotta un’imposta sui trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

L’imposta è pari allo 0,2% del valore della transazione (0,22% per il solo 2013).   Per valore della transazione s’intende il valore netto delle transazioni eseguite su di un medesimo strumento finanziario e per conto di uno stesso soggetto. Tra le transazioni sono comprese anche le conversioni in azioni di obbligazioni.

I trasferimenti operati in mercati regolamentati beneficiano di una riduzione pari al 50% e quindi l’imposta è pari allo 0,1% (0,12% per il solo 2013).

Sono escluse dall’imposta sulle transazioni finanziarie le operazioni:

– di emissione ed annullamento di titoli azionari o strumenti finanziari;

– avvenute su mercati regolamentati relative a società la cui capitalizzazione misurata al mese di novembre dell’anno precedente sia inferiore a 500 milioni di euro.

L’imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta anche per le operazioni relative ai cosiddetti “derivati” aventi come sottostante le azioni o gli strumenti finanziare di cui sopra.

In questo caso l’imposta è determinata in base alla tabella 3 allegata alla legge, e l’importo della tassa può raggiungere la soglia massima di € 200,00 per ogni controparte in presenza di contratti con valore superiore ad 1 milione di euro. Detta imposta è ridotta ad 1/5 in presenza di transazioni avvenute su mercati regolamentati.

L’imposta su azioni e strumenti finanziari è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento (acquirente), mentre quella sui “derivati” è dovuta da ciascuna delle controparti.

In presenza di transazioni avvenute attraverso intermediari finanziari, l’imposta è versata da questi ultimi.  In assenza di intermediari, l’imposta è versta dal contribuente.

L’imposta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà.

Sono esenti da imposta le operazioni che hanno come controparte la BCE, le Banche centrali degli stati membri e le banche centrali e gli organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri stati (sono esclusi i titoli di stato).

Sono previste ulteriori fattispecie di non applicabilità dell’imposta in virtù di caratteri soggettivi delle controparti, tra queste vi sono gli enti di previdenza obbligatoria, società in regime di controllo di cui all’art. 2359 c.c. commi primo, numeri 1) e 2), e comma secondo; e ancora transazioni relative a prodotti e servizi qualificati come “etici”.

Viene inoltre prevista un’ulteriore imposta volta a colpire le operazioni finanziarie ad “alta frequenza” (antispeculativa).

Oggetto di questa ulteriore imposta sono gli stessi titoli, strumenti finanziari e relativi derivati, visti sopra.   La definizione di alta frequenza viene rimessa ad un algoritmo matematico, e l’imposta si applica con un’aliquota dello 0,02% sugli ordini annullati o modificati eccedenti la soglia definita dall’algoritmo citato.

L’imposta è dovuta dal soggetto per il quale gli ordini vengono eseguiti.

L’imposta su titoli e strumenti finanziari, inclusa l’imposta antispeculativa, si applica per le transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.

L’imposta sui “derivati”, inclusa l’imposta antispeculativa, si applica per le transazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.

Ai fini dell’accertamento, sanzioni e riscossione delle imposte di cui sopra, trovano applicazioni per quanto compatibili le norme in materia di valore aggiunto.

Le imposte sulle transazioni finanziarie, compresa quella antispeculativa, non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Con decreto MEF da emanarsi entro 31 gennaio 2013 verranno definite modalità di applicazione delle  imposte in commento e gli eventuali obblighi dichiarativi.

L’agenzia inoltre potrà definire gli adempimenti e le modalità per l’assolvimento delle imposte.

Le imposte dovute sulle transazioni avvenute fino al terzo mese successivo a quello di pubblicazione del decreto MEF citato (in teoria 30/4), dovrà essere versata non prima del 16 del sesto mese successivo a quella di pubblicazione del decreto (in teoria il 16/7).

 

Deducibilità auto aziendali

Dal periodo d’imposta 2013 la quota di deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo delle spese relative alle auto scende  al 20%; la nuova misura si applica alle spese relative agli automezzi richiamati dalla lett. b), comma 1 dell’art. 164 Tuir (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati nell’attività propria e non adibiti ad uso pubblico).

La riforma del lavoro aveva già previsto che la nuova misura sarebbe scesa al 27,5% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (18/7/2012) e cioè dal 2013 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; tali soggetti non applicheranno quindi mai la percentuale del 27,5 in quanto sostituita dal 20%.

Per quanto riguarda i periodi “a cavallo”, iniziati dopo il 18/7/2012, la percentuale di deducibilità da applicare è il 27,5% fino al 31/12/2012; sono necessari invece chiarimenti per la percentuale da applicare dal 1 gennaio 2013 (27,5% o 20%).

Gli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione sono da rideterminare tenendo conto delle nuove disposizioni.

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti la percentuale di deduzione da applicare è il 70%, come modificato dalla legge di riforma del lavoro.

 

Rivalutazione reddito dominicale ed agrario

Viene previsto, che per i soli periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, ed ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari dei terreni siano rivalutati del 15%.

La rivalutazione è ridotta al 5% nel caso in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola.

La rivalutazione del 15% o del 5% si applica sull’importo risultante dopo la rivalutazione operata ai sensi dell’art. 3, comma 50, legge n.662/1996, la quale prevede che le tariffe dell’estimo siano rivalutate dell’80% e del 70% rispettivamente per i redditi dominicali e quelli agrari.

 

Esenzione Irap

A decorrere dal 2014 è prevista l’istituzione di un fondo con la finalità di escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi che:

  • non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati;
  • che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali entro determinati limiti.

L’entità massima di beni strumentali utilizzabili sarà stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere conforme delle commissioni parlamentari competenti per i relativi profili finanziari.

 

Imposta sul valore degli immobili situati all’estero

La decorrenza dell’applicazione dell’imposta è modificata dall’anno 2011 all’anno 2012.

Le somme versate per l’anno 2011 (Unico/2012) si considerano in acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2012.

Dall’anno 2012 (Unico/2013) i versamenti saranno regolati dalla disciplina dell’Irpef (acconti a giugno e novembre e saldo).

Inoltre:

– l’aliquota ridotta dello 0,40% si applica sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle relative pertinenze. Non rileva più la condizione che il possessore presti lavoro all’estero per lo Stato italiano o situazioni assimilate;

– i redditi degli immobili (terreni e fabbricati), assoggettati a questa imposta, e non locati, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore.

 

Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero

La decorrenza dell’applicazione dell’imposta è modificata dall’anno 2011 all’anno 2012.

Le somme versate per l’anno 2011 (Unico/2012) si considerano in acconto dell’imposta dovuta per l’anno 2012.

Dall’anno 2012 (Unico/2013) i versamenti saranno regolati dalla disciplina dell’Irpef (acconti a giugno e novembre e saldo).

Inoltre per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta continua ad applicarsi in misura fissa, in qualunque Stato estero siano detenuti, quindi anche fuori dall’Unione Europea o SEE.

 

Rottamazione” vecchi ruoli

Dal 1 luglio 2013 sono automaticamente annullati i crediti di importo fino a 2.000 euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999. L’importo dei 2.000 euro è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’annullamento è automatico, senza necessità di alcuna istanza da parte del debitore.

Con Decreto del ministero dell’Economia saranno stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni tra l’ente che ha emesso il ruolo e la società di riscossione.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai ruoli resi esecutivi sempre fino al 31/12/1999 ma di importo superiore a 2.000 euro che non risultano incassati, esaurite le attività di riscossione da parte del concessionario.

Vengono inoltre modificati i termini per le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli da parte dei concessionari per tutti i ruoli consegnati fino al 31/12/2011.

 

Sospensione della riscossione

A decorrere dal 1/1/2013 i soggetti incaricati della riscossione (non solo di tributi) devono sospendere immediatamente la riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate (è il caso degli accertamenti esecutivi) se il debitore presenta una dichiarazione  con la quale attesta la presenza di cause di illegittimità della riscossione derivanti da:

1)       Prescrizione o decadenza del credito intervenuta prima della data di esecutività del ruolo;

2)       Provvedimento di sgravio dell’ente creditore;

3)       Sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore o giudiziale;

4)       Sentenza che ha annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario non ha preso parte;

5)       Pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo;

6)       Qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Il debitore deve presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario, del primo atto di riscossione; entro i 10 giorni successivi il concessionario trasmette la domanda all’ente creditore per avere la conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore.

Decorsi 60 giorni di tempo per verificare la documentazione, l’ente creditore deve comunicare al debitore, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, la conferma o il rigetto dell’istanza.

Nel primo caso (conferma) l’ente deve anche trasmettere in via telematica al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio; nel secondo caso (rigetto) deve darne immediata notizia al concessionario per la ripresa dell’attività di recupero del credito.

In caso di mancato invio della comunicazione al debitore e al concessionario entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del debitore, il ruolo è annullato di diritto.

In caso di dichiarazione mendace del debitore, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

La nuova procedura si applica anche per le domande già presentate al concessionario al 1/1/2013; in questi casi l’ente creditore deve verificare le domande entro i successivi 90 giorni e l’annullamento del ruolo si realizza trascorsi inutilmente  220 giorni dal 1/1/2013.

L’ultima novità introdotta riguarda la riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000 euro; viene infatti previsto che in questi casi non si può procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima che siano decorsi 120 giorni dall’invio, con posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Contestualmente viene abrogata la norma che prevedeva l’obbligo dell’invio di due avvisi bonari per ruoli di importo non superiori a 2.000 euro.

 

Tassazione lavoro dipendente prestato all’estero

Come previsto nel 2012, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, concorrono a formare il reddito complessivo 2013 per l’importo che eccede 6.700 euro.

Nella determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2014 dai cd. frontalieri non si tiene conto del suddetto beneficio.

Differimento del potere delle regioni di modulare il prelievo da addizionale all’Irpef introducendo detrazioni d’imposta.

In materia di addizionale all’Irpef, viene differita al 2014 la possibilità per le regioni di modulare il prelievo stabilendo in sostituzione di un’unica aliquota, un sistema di aliquote; in tal caso, le aliquote devono però essere differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale; l’incremento delle detrazioni Irpef per familiari a carico o detrazioni per carichi di famiglia a valere sull’addizionale regionale stessa.

 

Contributi statali veicoli a bassa emissione

Le risorse destinate al Fondo per l’erogazione degli incentivi statali per l’acquisto di veicoli ecologici sono ridotte di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

La riduzione delle risorse riguarda tuttavia solo l’acquisto di veicoli con emissioni fino a 120 g/km, a beneficio esclusivamente della sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all’uso di terzi (dell’art. 82 del Codice della strada), oppure alla sostituzione dei veicoli utilizzati come beni strumentali nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

In definitiva, per il 2013 le risorse stanziate passano da euro 35 milioni a euro 25 milioni.