Il Ministero del Lavoro ha fornito la propria interpretazione in merito alle novità introdotte dalla Riforma del Mercato del Lavoro con riferimenti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

 

Tra le novità, che si applicano ai soli contratti stipulati dal 18 luglio 2012, si segnalano in particolare le seguenti:

 

– Il progetto deve essere collegato ad un risultato finale: nel contatto individuale occorre inserire la descrizione puntuale delle attività che svolgerà il collaboratore e che saranno collegate ad un obiettivo verificabile;

 

– Il progetto non deve coincidere con l’ggetto sociale del committente: occorre individuare specifici contenuti e specifici obiettivi, seppure nell’ambito delle attività che rientrano nell’oggetto sociale;

 

– Le attività da svolgere non devono essere elementari e ripetitive: non è genuino un rapporto di collaborazione che non lascia al collaboratore alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive, nè quello che richiede lo svolgimento di attività tali da non richiedere specifiche indicazioni operative;

 

la mancanza del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Il Ministero individua alcune attività che difficilmente possono essere inquadrate nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto genuini: addetti alle pulizie, autisti e autotrasportatori, baristi e camerieri, commessi, estetiste e parrucchieri, magazzinieri, muratori e qualifiche operaie dell’edilizia, addetti alla segreteria e terminalisti.

 

Per le attività elencate gli ispettori trasformeranno i rapporti in essere in contratti di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di natura lavoristica e contributiva.

 

Inoltre, la trasformazione opera se il collaboratore esegue attività diverse da quelle svolte dagli altri lavoratori dipendenti, ma con le stesse modalità di quest’ultimi (come per esempio l’orario di lavoro e l’assoggettamento al potere direttivo).