Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichi rispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.
A determinare confusione nei contribuenti e negli intermediari è stato il recepimento della Direttiva comunitaria, grazie alla Legge di Stabilità 2013 circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
L’Agenzia con la Risoluzione (RM n.1 del 10 gennaio 2013) in commento chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. La Commissione europea aveva rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto della citata Direttiva.
L’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, pertanto, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Tale numerazione progressiva è, di per sé, idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
L’amministrazione apre anche a una terza soluzione e d afferma che, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).