Con il decreto ministeriale viene stabilito il fondamentale principio che il materiale da scavo è un sottoprodotto se sono rispettate le seguenti condizioni:

 

– il materiale da scavo deve essere generato durante la realizzazione dell’opera;

– il materiale da scavo deve essere riusato nell’esecuzione della stessa o di un’altra opera per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali. Ma anche in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

– il materiale da scavo deve essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

– il materiale da scavo deve soddisfare i requisiti di qualità ambientale;

– il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo.
 
Piano di Utilizzo
Il decreto introduce il Piano di utilizzo che deve essere presentato all’Autorità competente almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori, successivamente l’Autorità procederà ad approvarlo o rigettarlo entro 90 giorni. La trasmissione può avvenire, a scelta del proponente, anche solo per via telematica e in seguito ISPRA dovrà pubblicare sul proprio sito le informazioni da trasmettere, gli standard e le modalità di trasmissione.
  
L’Autorità competente è quella che autorizza l’esecuzione dell’opera e, nel caso di opere soggette a tali normative, l’autorità approva la valutazione d’impatto ambientale o rilascia l’autorizzazione integrata ambientale.
  
All’interno del Piano di Utilizzo deve essere riportata anche la durata della sua validità e l’inizio dei lavori deve avvenire entro 2 anni dalla sua presentazione. Al termine della validità, i materiali perdono la qualifica di sottoprodotti e dovranno essere gestiti come rifiuti. È comunque possibile presentare un nuovo piano, con validità massima di 1 anno, entro i 2 mesi antecedenti alla scadenza.
  
  La perdita della qualifica di sottoprodotti avviene anche in caso di mancato rispetto del Piano di Utilizzo.
  
Il Piano di Utilizzo deve essere conservato presso il sito di produzione del materiale scavato o presso la sede legale del proponente, la documentazione deve essere conservata per 5 anni.
  
In caso di modifica sostanziale il Piano di Utilizzo deve essere aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui sia intervenuta la variazione. 
  
Nel piano di utilizzo deve essere indicato il sito o i siti di deposito intermedio del materiale scavato in attesa di utilizzo; in caso di variazioni dei siti di deposito intermedio il proponente deve aggiornare il Piano entro 15 giorni.
  
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
La dichiarazione deve essere compilata dall’esecutore del piano di utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo del materiale escavato.
  
Trasporto
Prima del trasporto di questi materiali, deve essere inviata all’autorità competente una comunicazione attestante:
 
le generalità della stazione appaltante della ditta appaltatrice dei lavori, della ditta che trasporta il materiale e di quella che lo riceve, il luogo di destinazione, la targa del veicolo utilizzato, il sito di provenienza, la data e ora del carico, la quantità e tipologia del materiale trasportato.
 
Il trasporto del materiale scavato è accompagnato da una documentazione specifica che deve essere conservata per 5 anni, tale documentazione è predisposta in triplice copia, una per l’esecutore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Qualora il proponente e l’esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.

Disposizioni transitorie
Per i progetti di riutilizzo dei materiali da scavo autorizzati in base all’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ancora in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto è previsto una procedura transitoria. Tali progetti infatti potranno essere assoggettati alla nuova procedura mediante la presentazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4/4/2013), del Piano di Utilizzo. In caso contrario, potranno essere portati a compimento con le modalità della precedente disciplina.