Dal primo gennaio 2013 l’Italia è chiamata a recepire il contenuto della Direttiva 2010/45/UE che è intervenuta in modo massiccio sulle regole della fatturazione. A questo scopo il Legislatore Italiano ha predisposto lo schema del Decreto Legislativo, contenente le opportune modifiche al DPR n.633/72 e al DL n.331/93, al fine di adeguare la normativa nazionale a quella europea.
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA
Il legislatore apporta sostanziali modifiche all’articolo del decreto Iva che annovera le regole per la “Fatturazione delle operazioni”, infatti, con il nuovo comma 2 dell’art. 21 si prevede che nella fattura siano necessariamente presenti i seguenti elementi:
– data di emissione;
– numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
– ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
– numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento, nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione (privato consumatore), codice fiscale;
(ATTENZIONE, quindi se la fattura contiene solo il codice fiscale non si considera fatta per l’esercizio professionale o d’impresa)
– natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
– corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2)
– corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
– aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
– data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, DL n. 331/93;
– annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.
In caso di applicazione di aliquote diverse, la natura, qualità e quantità dei beni / servizi, l’imponibile e l’imposta vanno indicati (come di consueto) secondo l’aliquota applicabile. La fattura (cartacea) và compilata in duplice esemplare di cui uno va consegnato / spedito all’acquirente / committente.
LA DICITURA SULLE FATTURE
In base alle ulteriori modifiche all’art. 17 del decreto Iva, si stabilisce che devono essere auto-fatturate le operazioni rilevanti nello Stato, poste in essere da soggetti passivi extracomunitari ed, in questi casi, il documento deve recare l’annotazione specifica «autofattura».
Un’altra modifica introdotta all’art. 17/633 prevede, inoltre, una serie di specifiche annotazioni all’interno del corpo della fattura.
«Inversione contabile» è la dicitura per le fatture attive relative a cessioni o prestazioni fuori campo Iva perché non territoriali (articoli da 7 a 7-septies) emesse nei confronti di soggetti passivi debitori dell’imposta in altri Stati comunitari.
L’obbligo di fatturazione, dal 2013, riguarda anche le operazioni extraterritoriali per le quali, se rilevanti fuori dell’Ue, si dovrà indicare la dicitura «operazione non soggetta». Anche quest’ultime fatture concorreranno al volume d’affari senza incidere sul plafond degli esportatori, ma con possibili effetti sui limiti per le liquidazioni dell’imposta, l’accesso all’Iva per cassa e le comunicazioni black list (per le quali rilevano le operazioni fatturate).
In caso di acquisti intracomunitari diventa regola generale l’integrazione delle fatture con l’indicazione dell’imposta sia per quanto riguarda i servizi generici resi da prestatore UE sia per quanto riguarda l’acquisto di servizi non generici. Nei documenti dovrà essere sempre indicata la partita Iva del committente o del cessionario o il codice fiscale nel caso in cui lo scambio avvenga con un soggetto privato.
IL MOMENTO DI EMISSIONE
La fattura, come stabilito dell’art. 6, va emessa nel momento in cui l’operazione viene effettuata.
Sono tuttavia previste alcune deroghe:
– per le cessioni di beni la cui consegna risulta da ddt o da altro documento idoneo a individuare i soggetti che effettuano lo scambio avente le caratteristiche di cui al dpr n. 472/96; è possibile emettere un’unica fattura entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, specificando il dettaglio dei beni oggetto di cessione;
– la nuova disposizione introduce la fattura “differita” anche per le prestazioni di servizi quando opportunamente documentate, e compiute nel mese nei confronti del medesimo soggetto. Il documento, emesso entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni, deve specificare il dettaglio delle operazioni medesime.
– per le prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi UE ex art. 7-ter, la fattura senza IVA va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La fattura si ha per emessa all’atto della consegna / spedizione all’acquirente / committente.
La fattura dovrà essere emessa entro il 15 del mese successivo l’effettuazione dell’operazione o l’avvenuta cessione intracomunitaria del bene. Per la regolarizzazione di operazioni per le quali non è stata ricevuta la fattura si avrà tempo fino al 15 del terzo mese successivo l’operazione.
LA FATTURE SEMPLIFICATE
Per le operazioni con importi fino a 100 euro sarà possibile emettere fatture ‘semplificate’. Per questi documenti basterà indicare solo codice fiscale o partita Iva del destinatario della fattura e basterà indicare l’importo complessivo (comprensivo di Iva) senza indicazione separata dell’imposta.
Con apposito DM può essere elevato fino ad € 400 il limite per l’emissione della fattura semplificata ovvero “eliminato” detto limite per le operazioni effettuate in specifici settori o da specifiche tipologie di soggetti.
LE FATTURE ELETTRONICHE
Fatture elettroniche e fatture cartacee sono equiparate tra loro. Anche le fatture elettroniche dovranno essere conservate ai fini fiscali, inoltre dovranno essere convalidate mediante firma digitale o tramite sistemi gestionali che ne garantiscano l’autenticità e l’integrità dei dati.