La mediazione in materia di risarcimento del danno non è obbligatoria: lo ha sancito la Corte Costituzionale lo scorso 24 ottobre pronunciandosi su una richiesta del Tar del Lazio del 12 aprile scorso.

 

Il 20 marzo scorso il decreto legislativo 28/10 aveva reso obbligatorio per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’esperimento del tentativo di mediazione come previa condizione di procedibilità dell’azione in giudizio.

 

La norma aveva provocato un po’ di allarme tra diverse categorie e anche tra gli autoriparatori per via dei possibili contenziosi aperti in virtù della cessione del credito. Il Tar del Lazio era stato quindi investito già in primavera della questione, perché da più parti erano stati avanzati dubbi sulla legittimità costituzionale di una norma che, di fatto, configurava la mediazione come «fase preprocessuale obbligatoria».

 

E, infatti, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, nella parte in cui esso ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Tale pronuncia lascia, probabilmente, aperte le porte a una successiva revisione della norma da parte del Parlamento, per mantenerne l’obbligatorietà, armonizzandola con le leggi superiori.

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