Le sostanze di origine animale possono essere utilizzate al di fuori della catena alimentare a fini diversi: le pelli per la preparazione del cuoio, il latte in polvere per l’alimentazione degli animali e i prodotti del sangue in strumenti diagnostici.

 

Tali sottoprodotti possono essere un vettore di malattie che colpiscono gli esseri umani o gli animali se utilizzati nell’alimentazione animale o nella fabbricazione di prodotti tecnici. Le norme che qui di seguito vengono richiamate trattano delle garanzie e degli adempimenti di tutela introdotti contro tali rischi. 

 

L’attività di trasporto dei sottoprodotti di origine animale, dei prodotti da loro derivati nonché il loro magazzinaggio, rientra, eccetto alcuni casi, nel disposto della normativa riportata nelle pagine che seguono. Inoltre, durante il trasporto, la suddetta merce, deve essere accompagnata lungo tutti i passaggi, ad esclusione di quello dal dettagliante all’utente finale che non sia operatore commerciale, dal documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III del Reg. (UE) 142/2011. 

 

Dalla  data del 4 marzo 2011 la normativa europea che disciplina questa materia è il Regolamento CE n. 1069/2009 che agli articoli 21,22,23 e 24 disciplina il trasporto ed il magazzinaggio introducendo i seguenti adempimenti: 

 

– art.21 DOCUMENTO COMMERCIALE (o certificato sanitario) che deve accompagnare il trasporto di sottoprodotti di origine animale e che se il trasporto avviene in ambito regionale il documento può essere di tipo semplificato per i materiali delle categorie 1,2 e 3 

 

– art.22 prevede l’istituzione di un REGISTRO DELLE PARTITE per individuare la filiera solo per i trasportatori che trasportano unicamente i sottoprodotti di origine animale e derivati 

 

– art.23 prevede la registrazione presso ASL di tutti coloro, anche gli autotrasportatori che sono attivi in una qualunque fase di gestione di questo prodotti 

 

– art.24 obbligo di riconoscimento di stabilimenti o impianti anche solo il magazzinaggio Per quanto riguarda il recepimento in Italia il 7 febbraio 2013 in sede di Conferenza Unificata ha raggiunto un accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali sulle LINEE GUIDA per l’applicazione del Regolamento CE 1069/2009 sulla cui applicazione viene concesso un periodo transitorio con le seguenti scadenze: 24 mesi (febbraio 2015) per l’adeguamento dei mezzi di trasporto alla nuova normativa-12 mesi (febbraio 2014) per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal vecchio regolamento europeo 1774/2002-24 mesi (febbraio 2015) per l’adeguamento del codice colore per l’identificazione della CATEGORIA 1 (dal rosso al nero). 

 

Per chiunque desiderasse maggiori informazioni può rivolgersi a Daniela Ottelli responsabile provinciale CNA Fita 328/7949138.

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