AZIENDE INTERESSATE

Tutte le aziende che effettuano servizi di trasporto merci e persone da e per la Germania.


ATTIVITÀ PRELIMINARE AL TRANSITO-CABOTAGGIO IN TERRITORIO TEDESCO

Prima di avviare un’operazione di trasporto sul territorio tedesco, occorre comunicare le informazioni
contenute nel modulo che alleghiamo (Allegato I); il modulo va inviato in lingua tedesca e, per agevolarne la compilazione, alleghiamo anche la sua traduzione in lingua italiana (Allegato II) che, evidenziamo, non va
inviato).

 

Il modulo, in lingua tedesca, va trasmesso, via fax, alla Bundesfinanzdirektion West di Colonia, al numero 0049.(0) 221.964870.

 

La notifica del modulo deve essere effettuata anche dalle imprese che erogano retribuzioni orarie pari o superiori a Euro 8,50/ora.

 

Il documento può contenere l’elenco delle operazioni previste sino ad un massimo di sei mesi. Solo alla prima registrazione, l’azienda deve allegare una lettera che attesti che, su richiesta, il datore di lavoro fornirà la prova che il salario minimo è stato pagato al conducente; tale circostanza va segnalata con il modulo predisposto in lingua tedesca che si allega (Allegato III), sempre per facilitare le operazioni di compilazione si allega lo stesso modulo predisposto però in lingua italiana (Allegato IV – non deve essere inviato).


ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL TRANSITO-CABOTAGGIO IN TERRITORIO TEDESCO

 

Il datore di lavoro, entro 7 giorni dalla fine dell’operazione di trasporto, deve registrare l’inizio, la
fine e la durata delle ore lavorate sul territorio tedesco.

 

Questo documento deve essere conservato per almeno due anni in Germania o in territorio straniero. Se il documento è conservato fuori dai confini tedeschi, l’impresa, per agevolare i controlli, deve aggiungere una dichiarazione che assicura che i documenti sono a disposizione dell’autorità tedesca (questa dichiarazione è già contenuta nell’Allegato III – IV) .


DOCUMENTI DA CONSERVARE A BORDO DEL MEZZO

 

In questa fase piuttosto incerta, quale ulteriore misura precauzionale, si consiglia di dotare gli autisti che effettuano transiti e/o cabotaggio in Germania, della copia dell’ultima busta paga e, se possibile, della lettera di assunzione; se invece il mezzo viene guidato dal titolare-socio dell’impresa, è consigliabile portare a bordo la documentazione (possibilmente in lingua tedesca) che attesti la situazione di titolare d’impresa (ad esempio, visura della CCIAA).

 

SANZIONI

Nel caso di omissione di notificazione, oppure errata o falsa compilazione, la legge tedesca prevede rilevanti sanzioni:


Mancato invio dei moduli ( allegati I e III) = fino a 30.000 euro;

Mancata applicazione del salario minimo tedesco =sino a 500.000 euro.


In questo frangente, sul web continuano a rincorrersi notizie ma spesso, non sono riscontrabili in nessun documento ufficiale delle autorità tedesche che ne confermi l’attendibilità; una delle ultime informa che la Dogana tedesca ha precisato che da tutta la nuova normativa “restano esenti i lavoratori autonomi” vale a dire i titolari d’impresa (titolari, soci, ecc.) che guidano personalmente il veicolo.

 

Non sono al momento disponibili informazioni più di dettaglio su come la Dogana tedesca intende effettuare i controlli.

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