La circolare congiunta del Ministero dell’Interno e delle Infrastrutture e Trasporti (prot.300/A/9348/13/108/12/1 del 13 dicembre 2013) chiarisce l’applicabilità delle norme di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CE 1072/2009, in materia di trasporti di cabotaggio, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di trasporto di merci per conto di terzi, operando nel territorio di uno stato spitante, con veicoli per i quali a norma dell’art.1 comma 5 di detto Regolamento, non è richiesta la Licenza Comunitaria e che sono esentati da ogni autorizzazione al trasporto.


La circolare chiarisce quanto segue:


Poiché il Regolamento dice che “qualsiasi trasportatore abilitato nello stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest’ultimo, ad effettuare i trasporti merce in c/terzi di cui all’art.1 par.5 lettere a)b) e c) è autorizzato , alle condizioni del presente capo, ad effettuare trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.


Da ciò ne consegue che l’attività di autotrasportodi cabotaggio è riferita a:


a) Trasporti postali in ambito di servizio universale

b) Trasporti di veicoli danneggiati

c) Trasporti di merce con autoveicoli di massa massima a carico ammissibile,
compresa quella dei rimorchi, non superi 3.5/ton.


Può essere svolta alle medesime condizioni e con gli stessi veicoli e limiti previsti per i vettorimuniti di licenza comunitaria, pertanto costoro(nei punti a,b,c, sopra indicati) potranno svolgere trasporti in cabotaggio esclusivamente nei limiti temporali e numerici previsti dall’art.8 comma 2 del regolamento e dovranno recare a bordo la documentazione idonea a comprovare il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto in cabotaggio successivamente effettuato (art.3 regolamento )


Per ciò che riguarda i trasporti liberalizzati ai sensi dell’art.1 par.5, lettere d) e e)


d) Trasporti in c/proprio

e) Trasporti di medicinali a norma dell’art.8 comma 2 e 3 del Regolamento non sono soggetti ad alcuna restrizione e per tanto per questi tipi di trasporto non operano le condizioni previste dall art.8 comma 2 e 3 del regolamento sul cabotaggio

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