In particolare il decreto prevede che l’esenzione IMU si applichi ai terreni agricoli e non agricoli:

 

– situati nei comuni classificati come totalmente montani;

– situati nei comuni classificati come parzialmente montani, se posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (o se concessi loro in comodato o affitto);

 

prendendo come riferimento l’elenco dei Comuni italiani predisposto  dall’ISTAT e aggiornato al 1/1/2015. Tali criteri si applicano anche all’anno di imposta 2014. 

 

Il decreto, infine, dispone la proroga al 10 febbraio 2015 per i versamenti dell’IMU relativa al 2014 dovuta sui terreni che non rientrano nei parametri di esenzione. 

 

Per l’anno 2014 non è comunque dovuta l’IMU per i terreni esenti sulla base del DM 28/11/2014 e che invece risultano imponibili secondo i criteri dettati dal nuovo decreto legge. 

 

Riferimento: decreto legge 24/1/2015, n. 4 pubblicato in G.U. n. 19 del 24/1/2015