A partire dal 1° aprile si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi carburante effettuati nel primo trimestre 2015 (1° gennaio – 31marzo). Accedi da questo link.

 

È importante ricordare che il beneficio non spetta più per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 0 o inferiori.

Il software è stato aggiornato inserendo nel frontespizio la dicitura “Dichiara che il gasolio consumato, per cui si chiede il beneficio, non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 0 o inferiori”, seguita da una casella da barrare.

 

Sempre a proposito dell’esclusione dal beneficio per i veicoli Euro 0, la nota dell’Agenzia delle Dogane, chiarisce che, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da Euro 1, sono classificabili come appartenenti alla categoria Euro 0 o inferiori iveicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria.

 

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2015 è pari a 214,18609 Euro per mille litri di gasolio. Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

 

L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2017.

 

Per informazioni

Daniela Ottelli

Responsabile CNA Fita Parma

0521/227281

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