L’Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito al meccanismo “split payment”, con la pubblicazione della Circolare 1/E del 9 febbraio 2015, soffermandosi sulla definizione dell’ambito soggettivo della norma.

 

La relazione illustrativa al Decreto attuativo afferma che lo split payment va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita e quindi non fosse estendibile ad altri enti pubblici.

 

Con la circolare 1/E, invece, si chiarisce che mentre le norme in materia di IVA a esigibilità differita hanno carattere agevolativo, con conseguente impossibilità di effettuare interpretazioni estensive della stessa, la norma sullo split payment, avendo finalità anti elusive, può essere interpretata in maniera meno restrittiva.

 

In questo modo viene ampliato il dettato normativo e chiarito quali sono i soggetti tenuti all’applicazione dello split payment.

 

La circolare in commento riporta l’elencazione dei soggetti inclusi ed esclusi dal meccanismo di “scissione contabile” unitamente aicriteri di individuazione, indicando quale ausilio per l’individuazione l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d.IPA ), consultabile alla pagina http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php

 

Sempre nel documento di prassi in questione, viene chiarito che sono escluse dall’applicazione dello split payment  le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale  e  si applica alle operazioni in relazione alle quali il corrispettivo sia stato pagato dopo il 1 gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data. 

 

Data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, viene precisato che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni – relative alle modalitàdi versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso – eventualmente commesse anteriormente all’emanazione della circolare ministeriale vale a dire il 9 febbraio 2015.

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