È stato pubblicato sul sito del MEF, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.M.20.02.2015 che modifica il precedente decreto  attuativo della norma sullo Split Payment.  

 

A partire dalle richieste relative al primo trimestre 2015, il rimborso in via prioritaria sarà, quindi, riconosciuto a tutti i soggetti che accumulano credito IVA in seguito ad operazioni soggette a Split payment.

Il D.M. 20 febbraio 2015  semplifica le condizioni necessarie perl’erogazione dei rimborsi IVA in via prioritaria per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di enti pubblici con applicazione dello Split Payment,si tratta in particolare delle seguenti condizioni, che dovevano essere possedute al momento di presentazione della richiesta:

 

a) esercizio dell’attività da almeno tre anni;

b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d’importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso dirichiesta rimborso annuale ed a3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;

c) eccedenza detraibile richiestaa rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell’importocomplessivo dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell’anno o neltrimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Tale modifica si è resa necessaria sottolinea il MEF al fine di semplificare l’ottenimento del rimborso IVA. A seguito delle suddette modifiche, per ottenere il rimborso IVA in via prioritaria basta integrare i presupposti generali del Decreto IVA e, quindi:  il credito deve essere di importo superiore a 2.582,58 Euro e il contribuente deve svolgere un’attività con un’aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite. 

 

Resta ferma, in ogni caso, la limitazione in base alla quale il credito rimborsabile è esclusivamente quello generato dalle operazioni per le quali si rende applicabile il nuovo meccanismo.

Tag: