Il Ministero del Lavoro prende posizione in merito agli annunci pubblicitari effettuati da agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che promuovono in particolare l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando all’impresa utilizzatrice maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (es. 13°, 14°, ecc), per chiarire in particolare che:

 

– tali annunci riportano informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco trasnazionale;

– il ricorso a tali servizi può quindi determinare ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici.

 

Nella circolare ministeriale vengono altresì passate in esame le principali disposizioni che disciplinano la somministrazione trasnazionale di lavoro ed il trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori somministrati, ribadendo che la normativa italiana prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.lgs. 276/2003.

 

In tale ambito viene sancito in particolare il diritto del lavoratore somministrato “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte“, insieme all’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

Tag: