È stato pubblicato sulla GU del 30 aprile scorso il DM 24.4.2014
che ridefinisce, tra le altre cose, i soggetti obbligati al Sistri escludendo
in sostanza i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti, forse
anche per la fase di trasporto dei propri rifiuti per quantità non eccedenti i
trenta litri o kg al giorno.

 

Il decreto prevede inoltre il termine per il pagamento del
contributo per l’anno 2014, al 30 giugno prossimo; semplifica le regole per il
trasporto intermodale; definisce le modalità di invio delle diverse
comunicazioni da parte dei soggetti iscritti ed infine prevede una serie di
semplificazioni, da adottarsi con futuri decreti, che riguarderanno “in via
prioritaria” la micro raccolta, la compilazione off-line e in modalità
asincrona delle schede Sistri, la modifica e l’evoluzione degli apparati
tecnologici.

 

Come detto la novità principale riguarda l’esclusione dal
SISTRI per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con meno di 10
dipendenti (addetti, si rimanda a alla definizione di dipendente sotto
riportata); pertanto, quantomeno per quanto riguarda i produttori di rifiuti
speciali pericolosi, una parte rilevante delle nostre imprese non sarà più obbligata
all’utilizzo del SISTRI.

 

Le ulteriori disposizioni contenute nel decreto non
rappresentano in alcun modo semplificazioni significative, né consentono il
superamento delle inefficienze del sistema; viene peraltro previsto il rinvio
ad un successivo decreto per la definizione delle modifiche da apportare al
SISTRI, come stabilito dal comma 8 del DL 101/2013, da emanare entro il 3
settembre 2014.

 

Rimangono al momento valide, dunque, tutte le criticità
sull’utilizzo del SISTRI per i soggetti ancora obbligati, soprattutto con
riferimento ai trasportatori.

 

Per tali ragioni, come CNA e RETE. Imprese Italia abbiamo già
ribadito la necessità di proseguire un’azione complessiva di superamento del
SISTRI e la condivisione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
semplice ed efficiente.

Infine, il decreto stabilisce che
il pagamento del contributo annuale 2014 venga effettuato entro il 30 giugno
2014. In ogni caso, con riferimento al pagamento del contributo 2014, restano
valide le nostre indicazioni già fornite in precedenza, nelle quali
evidenziavamo, anche con riferimento a questo adempimento, la non applicabilità
delle sanzioni fino al 31 dicembre 2014.

 

Il decreto è entrato in vigore il 1° maggio 2014.

 

DEFINIZIONE DI DIPENDENTE


Poiché l’obbligo di iscrizione al Sistri è in
alcuni casi, legato al numero di dipendenti, è opportuno richiamarne la
definizione contenuta nella norma di riferimento attualmente vigente, il DM 52
del 28.2.2011 (articolo 2, comma 1, lettera c): “dipendenti, il numero di addetti,
ossia delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una
posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo
parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se
temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro,
cassa integrazione guadagni, eccetera
. I lavoratori stagionali sono
considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle
giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero
superiore e inferiore più vicino”.

 

Questa definizione corrisponde a quella
dell’articolo 188-ter comma 3, che è stato però abrogato al momento in cui il
numero dei dipendenti non aveva più rilevanza, essendo i rifiuti non pericolosi
esclusi dal Sistri e quelli pericolosi soggetti in ogni caso. L’attuale DM
reintroduce la soglia di dipendenti ma non la loro definizione, per cui l’unica
vigente, come già detto è quella del DM 52/2011.