Con la cosiddetta “manovra correttiva 2017”, si
introduce una specifica disciplina delle prestazioni occasionali finalizzata a
colmare il vuoto lasciato dai buoni lavoro (noti come “voucher”)
abrogati dal 17/03/2017.
Sono previste due forme di prestazioni occasionali:
- il “Libretto Famiglia”, che potrà
essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività
professionale o d’impresa, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese
da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi
lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato
supplementare; - il contratto di prestazione occasionale, per
tutti gli altri utilizzatori, comprese quindi anche i professionisti e le
imprese. Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato:- agli utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; - alle imprese del settore agricolo, salvo che per
le attività lavorative rese da particolari soggetti; - alle imprese dell’edilizia e di settori affini,
esercenti attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del
settore delle miniere, cave e torbiere; - nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere
o servizi.
- agli utilizzatori che hanno alle proprie
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sulla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008), vigono le
disposizioni dell’art.3 co.8 del Testo Unico Sicurezza. Pertanto se il
committente è un imprenditore o un professionista si applicano integralmente le
disposizioni del suddetto Testo Unico.
Diversamente, si applicheranno le disposizioni previste
dall’art.21 del D.L.gs.81/2008, cioè l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi
al titolo III e di munirsi di DPI da utilizzare in conformità al titolo III.
Sono comunque esclusi dall’applicazione del TU sicurezza e
delle altre norme speciali i piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza
domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Riferimenti normativi: articolo 54-bis Legge n.96/2017 di
conversione del Decreto Legge n.50/20017
Fonte: CNA Interpreta,
Area Ambiente e Sicurezza