A decorrere dal 1° luglio 2018 le ammende previste per le
contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TU sicurezza e da altri atti
aventi forza di legge sono rivalutate nella misura dell’1,9%.

 

La rivalutazione trova fondamento nel Testo Unico sicurezza
che, modificato nel 2013 dal decreto per favorire l’incremento
dell’occupazione, aveva previsto che la rivalutazione delle ammende e delle
sanzioni amministrative pecuniarie concernenti violazioni in materia di salute
e sicurezza avvenisse ogni 5 anni con decreto del direttore generale della
Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro, in misura
pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La prima rivalutazione del 9,6%
era avvenuta a decorrere dal 1° luglio 2013.

 

Fonte: CNA Interpreta,
Mara Zavatti; Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018; art. 306
comma 4-bis del D. Lgs. 81/2008 così come modificato dalla Legge n. 99/2013.

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