Con la recente sentenza del 12 aprile 2018 la Corte di Giustizia ha aperto un grande spiraglio contro il “cabotaggio illimitato” esercitato dai vettori esteri, riconoscendo piena validità alla normativa di attuazione della Danimarca che prevede l’impossibilità, nei trasporti di cabotaggio, di poter utilizzare diversi punti di carico e scarico merci.

 

Il trasporto di cabotaggio è da tempo argomento di
discussione in ambito Europeo. Con il Regolamento UE n. 1072/2009 articolo 8,
si era cercato di dare un indirizzo, purtroppo non dirimente della questione,
secondo cui si possono eseguire solo 3 operazioni di cabotaggio nel termine
temporale di 7 giorni.

Ebbene con la sentenza del 12 aprile 2018, la Corte di Giustizia si è espressa
in termini di assoluta novità sul tema, riconoscendo piena validità a quanto
disposto dalla Danimarca con la sua normativa di attuazione. La Danimarca,
infatti, ha ritenuto fosse necessario porre dei limiti che non permettessero ai
vettori stranieri operanti in Danimarca di poter effettuare una serie infinita
di trasporti andando così contro quel concetto di temporaneità insito del
cabotaggio.

 

Con tale disposizione, quindi, ha previsto che nel proprio
territorio non si potessero utilizzare, nei trasporti di cabotaggio, più punti
di carico e più punti di scarico. Secondo l’interpretazione danese, dare la
possibilità di poter avere un numero illimitato di punti di carico e scarico
avrebbe inevitabilmente pregiudicato il carattere temporaneo di questa
tipologia di trasporti privando di fatto di ogni significato il limite massimo
di 3 trasporti teoricamente consentiti.

La Corte di Giustizia Europea, consapevole che gli Stati membri dell’Unione
possano adottare delle misure personalizzanti per l’attuazione di un
regolamento europeo (anche se ogni regolamento di per sé produce effetti
immediati) si è espressa con favore alla norma attuativa adottata dalla
Danimarca sulla questione.

Con tale pronuncia, si apre oggi uno spiraglio per l’attuazione, anche in
Italia, di normative che possano maggiormente tutelare i vettori nazionali dal
grave pregiudizio economico che subiscono dalle numerosissime imprese estere
che effettuano trasporti “di cabotaggio” a costi nettamente inferiori sul
territorio nazionale.

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