Con la circolare 15/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha
fornito alcuni importanti chiarimenti sulla disciplina dei “beni
significativi” utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria di immobili a prevalente destinazione abitativa, alla luce
dell’interpretazione “autentica” prevista dalla legge di bilancio
2018.

 

Nello specifico, la circolare chiarisce – in primo luogo – che il valore
delle parti staccate del bene significativo confluisce in quello della
prestazione, cioè gode dell’aliquota Iva al 10%, solo se tali parti sono
connotate da una propria autonomia funzionale.

 

A tal fine sono
fornite indicazioni in merito ad alcune particolari casistiche: installazione
di tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere, inferriate o grate di sicurezza.
Riguardo alla determinazione del “valore” dei beni significativi,
viene poi precisato che da questo deve essere escluso il ricarico aggiunto dal
prestatore al costo di produzione o al costo di acquisizione del bene, mentre,
in merito alla fatturazione viene precisato che il prestatore è tenuto ad
indicare puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione,
comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito
dell’intervento, anche il valore degli stessi beni, evidenziando separatamente
l’ammontare dell’imposta con applicazione dell’aliquota del 10% e quello
risultante dall’applicazione dell’aliquota ordinaria.

 

Casi
particolari elencati dalla circolare 15/E

Tapparelle
scuri, veneziane

Le
tapparelle sono funzionalmente “autonome” rispetto agli infissi. Pertanto,
in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione
degli infissi comprese le tapparelle, l’Iva al 10% si applica su una base
imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di
manutenzione, comprensivo del costo delle tapparelle. Gli infissi
(beni significativi), invece, sono interamente soggetti ad Iva al  10%
solo se il loro valore non supera il 50%  del valore dell’intera
prestazione (ivi compreso il valore delle tapparelle). L’eventuale
“eccedenza” di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad Iva con
aliquota ordinaria. Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti
non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto
principale, qualora siano “integrati” negli infissi. In tal caso, ai fini
dell’applicazione dell’aliquota 10%, il valore degli infissi è comprensivo
del valore delle tapparelle.

Zanzariere

Le
zanzariere non concorrono come gli infissi all’isolamento e al completamento
dell’immobile, bensì sono installate al fine di proteggere gli ambienti
interni contro le zanzare e altri insetti. In considerazione di detta
autonomia funzionale, il valore delle stesse non assume rilievo ai fini della
determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%. Il costo
imputabile alle zanzariere deve essere compreso nel corrispettivo pattuito
per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione. Qualora le
zanzariere siano strutturalmente “integrate” negli infissi le stesse non
assumono autonoma rilevanza: in tal caso, ai fini dell’individuazione della
quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota ordinaria e della
quota parte soggetta ad aliquota del 10%, il valore degli infissi è
comprensivo del valore delle zanzariere.

Inferriate o grate di sicurezza

Le grate di sicurezza installate per prevenire atti
illeciti da parte di terzi:

–         
non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di beni significativi
elencate nel citato D.M.;

–         
 non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti
separate degli infissi (beni significativi) – nell’accezione di cui alla norma
di interpretazione autentica – in quanto le stesse, in virtù della loro
autonoma rilevanza, costituiscono dei beni diversi e indipendenti dagli
infissi esterni e/o interni dell’abitazione.

Pertanto,
ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di
manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di
sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve
confluire nel valore degli infissi (beni significativi), bensì nel valore
complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.

 

Al fine di sopperire, in via interpretativa,
all’assenza di indicazioni al riguardo, con la circolare 71/E/2000 è stato
chiarito che il valore dei beni significativi deve essere determinato in base
ai principi di generali che disciplinano l’Iva.

Sul punto è intervenuta la norma di
“interpretazione autentica” chiarendo che il valore dei beni
significativi deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla
produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della
manodopera impiegata per la produzione degli stessi e, comunque, non può essere
inferiore al prezzo di acquisto dei beni. Pertanto, se il bene
significativo fornito nell’intervento agevolato è stato prodotto dal
prestatore, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile, il
valore del bene sarà costituito dal costo di produzione, comprensivo degli
oneri che concorrono alla realizzazione dello stesso (il costo di produzione
non può essere inferiore al costo delle materie prime ed al costo della
manodopera).

 

Per quanto riguarda il “costo di produzione”, la
circolare 15/E evidenzia che –  secondo quanto disposto dall’ OIC 13 –
 assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto,
anche i costi “indiretti” (c.d. costi generali di produzione) sostenuti nel
corso della produzione dei beni (come l’ammortamento di beni materiali e
immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le
riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei
costi di distribuzione dei prodotti.

 

Se il fornitore dei beni significativi
è un’impresa individuale, il valore della manodopera impiegata può essere
determinato tenendo conto della remunerazione del titolare dell’impresa. Diversamente, se il fornitore non produce il
bene significativo, bensì acquisti lo stesso da terzi, il valore del bene, ai
fini dell’aliquota Iva applicabile, non può essere inferiore al suo valore di
acquisto. L’agenzia sottolinea che l’intervento del
legislatore è, altresì, diretto ad escludere dal valore del bene significativo,
il margine “aggiunto” dal prestatore al costo di produzione o al costo di
acquisizione del bene significativo per determinare il prezzo finale di
cessione dello stesso al cliente/committente (c.d. mark-up).

 

Per quanto riguarda le modalità di fatturazione dell’intervento di
manutenzione in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la norma
di interpretazione autentica prevede che la fattura emessa dal prestatore deve
indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche
i beni significativi, forniti nell’ambito dell’intervento. Sul punto, con la
circolare 15/E, al fine di evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota
Iva al 10%, l’Agenzia delle Entrate precisa che la fattura emessa dal
prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente il corrispettivo
complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi
forniti, il valore del bene significativo.

Tale distinta evidenziazione in fattura si rende necessaria
in quanto la prestazione di servizi ed i beni significativi forniti sono, in
linea di principio, suscettibili di essere assoggettati ad Iva con aliquote
differenti.

 

Esempio:

 

Alfa Srl

…………………….

                                                                                                                      Spett.le 
Mario Rossi

                                                                                                                 
           …………………….

 Fattura n. 90 del 19.7.2018

Oggetto: intervento di manutenzione ordinaria  presso
vostra abitazione

Corrispettivo
pattuito                                                  € 1.800,00

di cui beni:

 –    valore dei significativi DM
29.12.99                  
 € 1.000,00

 –     Posa in
opera                                                         € 800,00

 

 Fornitura bene prodotto dal prestatore

– quota agevolata bene significativo  (Iva
10%)             
  € 800,00

– quota eccedenza bene significativo  (Iva
22%)              
€ 200,00

 

Imponibile Iva  10%                               € 1.600,00                                                             

IVA
10%                                                   € 160,00

Imponibile Iva 22%                               
€ 200,00

Iva 22%                                                   € 44,00

 

Totale
Imponibile                              €
1.800,00

Totale
Iva                                            €
204,00

TOTALE FATTURA                                €
2.004,00

 

Per quanto riguarda, infine, la decorrenza
dell’interpretazione autentica la circolare chiarisce che la stessa ha
efficacia “retroattiva”. Tuttavia, i comportamenti difformi tenuti
fino al 31/12/2017 non potranno essere oggetto di contestazione, mentre le contestazioni
già operate dovranno essere abbandonate dall’ufficio, fatto salvo il limite dei
rapporti esauriti, intendendo per tali quelle contestazioni per le quali sia
intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definito. In ogni caso, non è
rimborsabile l’eventuale maggiore Iva applicata sulle operazioni effettuate
entro il 31 dicembre 2017.

 

Per informazioni, contattare:

Mara Micheletti, Responsabile Normativa Fiscale o Roberta Lommi, Responsabile Servizi Fiscali

T. 0521/227211 | E. info@cnaparma.it