Con l’ipotesi di accordo 26 novembre 2016 è stato
rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche e della
installazione di impianti. L’accordo decorre dal 1 gennaio 2016 ed avrà validità
sino al 31 dicembre 2019

Di seguito si ricordano le scadenze economiche e le
principali novità introdotte:

 

Una tantum

Con la retribuzione di marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017, sarà corrisposta una
somma forfettaria una tantum pari ad € 80,00.

L’importo è comprensivo dei riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta ed indiretta, legali o contrattuali ed è
escluso dalla base di calcolo del t.f.r.

 

Minimi tabellari

Dal 2017, per l’intera vigenza contrattuale, gli
aumenti retributivi saranno calcolati successivamente al mese di maggio di
ciascun anno, quando l’Istat avrà reso noto il valore dell’IPCA (indice dei
prezzi al consumo armonizzato a livello europeo) Nel mese di giugno 2017 si
prenderà a riferimento il tasso medio di variazione del 2016 sul 2015.

Gli aumenti retributivi saranno conseguentemente
erogati:

•      con la
retribuzione del mese di giugno 2017 – aumento retributivo da definire
calcolato avendo a riferimento il valore IPCA 2016/2015;

•      con
la retribuzione del mese di giugno 2018 – aumento retributivo da definire
calcolato avendo a riferimento il valore IPCA 2017/2016;

•      con
la retribuzione del mese di giugno 2019 – aumento retributivo da definire
calcolato
avendo a riferimento il valore IPCA 2018/2017.

 

Welfare aziendale

A decorrere dal 1 giugno 2017 (e per i due
anni successivi) è prevista l’introduzione del cosiddetto “welfare aziendale”. Le
aziende attiveranno a beneficio dei lavoratori “benefits” con i
seguenti importi minimi individuali:


  • 100 per l’anno 2017;

  • 150 per l’anno 2018;

  • 200 per l’anno 2019.

Assistenza sanitaria

Dal 1° ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza a
tale data dovranno essere iscritti al fondo sanitario MetaSalute, salvo
rinuncia scritta.

La contribuzione a carico azienda è pari ad € 156
annui (12 quote mensili da € 13)

 

Previdenza complementare

Dal 1° giugno 2017 la contribuzione a carico
azienda al fondo Cometa sarà pari al 2% (attualmente 1,60%) se i lavoratori verseranno un
contributo almeno pari all’1,2% dei minimi contrattuali.

 

Trasferte

Sono state introdotte parziali modifiche
utili a puntualizzare la maturazione o meno del diritto al rimborso delle spese
per pasti e pernottamento sostenuti nel corso delle trasferte.

Con le retribuzioni del mese di giugno di
ciascun anno di vigenza del contratto collettivo sarà adeguata anche
l’indennità di trasferta con gli stessi criteri previsti per i minimi
retributivi.

 

Reperibilità

L’adeguamento dell’indennità di reperibilità
avverrà con le stesse modalità e tempi utilizzati per il calcolo dei minimi
contrattuali

 

Ferie migranti

Al fine di favorire il ricongiungimento familiare
dei lavoratori migranti, le aziende valuteranno positivamente le richieste dei
lavoratori di usufruire di assenze continuative utilizzando le ferie e i permessi
retribuiti, nei seguenti termini:

‐ aziende fino a
150 dipendenti, 2% dei lavoratori in forza;

‐ aziende oltre
150 dipendenti, 3% dei lavoratori in forza.

 

Trasferimento

I lavoratori di età superiore ai 52 anni, se
uomini, e 48, se donne, possono essere trasferiti in altra sede solo in casi eccezionali da
esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.

La disciplina non si applica nel casi di
trasferimenti effettuati nel raggio di 25 km dalla sede, stabilimento,
laboratorio o cantiere.

 

Congedi parentali

E’ stato previsto il diritto di fruire del
congedo parentale in misura oraria, giornaliera o continuativa, nel rispetto e
coi vincoli di  quanto introdotto dalle
recenti disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della
paternità

 

Formazione continua

A decorrere dal 1 gennaio 2017 è previsto il
diritto soggettivo di ogni lavoratore in forza nell’azienda con un contratto a
tempo indeterminato nell’arco di ogni triennio in percorsi di formazione
continua della durata di 24 ore individuali. Tale formazione deve realizzarsi
attraverso progetti aziendali, o aderendo a progetti formativi territoriali o
di settore.

La formazione in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro è esclusa dalle 24 ore di cui sopra.

 

In assenza di percorsi di formazione aziendale o
di una loro programmazione entro il termine del secondo anno di ogni triennio,
il lavoratore ha il diritto di ricercare e di svolgere le 24 ore di formazione
all’esterno dell’impresa, di cui 16 a carico – come costo – dell’impresa, per
partecipare a corsi di formazione, scelti dal singolo dipendente e finalizzato
all’acquisizione di competenze impiegabili nel contesto lavorativo
dell’azienda.

 

Per informazioni:

Graziano Viglioli, Responsabile Consulenza Contrattuale

Tel. 0521/227284 | gviglioli@cnaparma.it

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