La
scorsa settimana CNA Fita (autonomamente e tramite UNATRAS), si era attivata
nei confronti di Unioncamere, del MISE, del Ministero dell’Interno e del MIT,
per segnalare criticità e chiedere una pronta risoluzione del mancato
rilascio delle carte del conducente di nuova generazione a seguito dei casi di
domande di rinnovo presentate a decorrere dal 15.6.2019.


Le
CCIAA territoriali, quali soggetti preposti al rilascio delle carte
tachigrafiche, allo stato non sono in grado di dare riscontro
positivo alle domande di rinnovo delle carte del conducente per carenza di
adeguamento normativo nazionale e per problemi di natura tecnica connessi al
cambio della linea produttiva per la fabbricazione delle nuove carte.


Unioncamere
ha dato riscontro
alle nostre evidenziazioni e con una nota del giorno 8
Luglio 2019
, ci ha comunicato che le problematiche tecniche relative al
rilascio delle carte del conducente sono in corso di definizione
e che, ai
fini della circolazione su strada
, ha provveduto a segnalare al Ministero
dell’Interno la criticità ed eccezionalità delle circostanze
richiamate e
conseguentemente chiesto che ciò non comporti addebiti agli
autotrasportatori che potrebbero vedersi costretti alla “guida senza carta” e
all’esecuzione di registrazioni manuali anche oltre le casistiche già previste
dalla normativa dell’Unione Europea (Reg. UE 165/2014).

In
risposta, il Ministero dell’Interno ha accolto la sua istanza e con nota
Prot. 300/A/6175/19/111/20/3 del 10.7.2019
, ha disposto una sospensione
del regime sanzionatorio nei casi di “guida senza carta” per gli utenti che
avessero presentato richiesta di carte sostitutive e/o di rinnovo e non fossero
ancora riusciti ad ottenerle.


Nello
specifico, la sopra citata circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che
al conducente che abbia EFFETTUATO LE REGISTRAZIONI MANUALI come previsto
dall’articolo 35 del Regolamento n°165/2014, ed ESIBISCA RICEVUTA DELL’ISTANZA
DI SOSTITUZIONE, a prescindere dal momento in cui quest’ultima sia stata
presentata, non dovrà essere applicata alcuna sanzione”.


Sottolineando pertanto che le precondizioni
per ovviare a possibili sanzioni
(in territorio italiano) per guida
senza carta del conducente,
sono l’aver effettuato le registrazioni
manuali
e disporre a bordo del mezzo della ricevuta della domanda di
rinnovo della carta
presentata presso la CCIAA di competenza, di seguito
riportiamo lo stralcio di ciò che prevede il Regolamento Ue n° 165/2019 in
termini di registrazione manuale; evidenziamo che le casistiche richiamate nel
regolamento n°165/2014, in via eccezionale e temporanea, sono state estese al
caso di cui in oggetto.


La
pronta risposta di Unioncamere e del Ministero dell’Interno non risolve però
le problematiche a cui andrebbero incontro eventuali imprese che si dovessero
recare all’estero senza carta del conducente in corso di validità.

I
conducenti che svolgono detti servizi, non possono difatti beneficiare della
soluzione transitoria individuata dal Ministero dell’interno, in quanto le autorità
comunitarie di controllo esigono che la guida dei mezzi adibiti al trasporto di
merci venga fatta con carte tachigrafiche valide e conformi alle ultime
regolamentazioni in materia.


Per tale motivo, come UNATRAS, si
sta  predisponendo una ulteriore nota ai ministeri competenti in cui si
chiede di intervenire presso la Commissione Europea affinché, in attesa che
l’Italia completi l’iter burocratico e tecnico legato la rilascio delle nuove
carte, si permetta agli autisti delle imprese di autotrasporto italiane che
svolgono trasporti internazionali, di guidare all’estero senza il rischio di
subire sanzioni.