La possibilità di dedurre ai fini Irpef ed
Ires la quota parte di Irap versata sul costo del lavoro non dedotto ai fini
Irap è una misura a regime dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012,
tuttavia ha valenza retroattiva e quindi è stata predisposta la procedura di
rimborso che riguarda i periodi d’imposta precedenti e cioè 2011, 2010,
2009, 2008 e 2007.

 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha recentemente
approvato e pubblicato il modello per la presentazione delle domande di
rimborso e fissato il calendario per la presentazione delle domande che
dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica.

 

Per la Regione Emilia Romagna (esclusa la
Provincia di Bologna) la data di avvio per la presentazione delle istanze è il
20 febbraio 2013 per le imprese individuali ed il 21 febbraio 2013 per gli
altri soggetti.

Occorrerà prestare attenzione al 2007,
infatti la domanda andrà inoltrata entro e non oltre 60 giorni dall’avvio della
procedura a pena di decadenza.

 

Quanto alle modalità di esecuzione dei
rimborsi è stato precisato che saranno soddisfatte per prime le istanze che
riguardano i periodi d’imposta più remoti, secondo l’ordine di presentazione
delle stesse per ciascuna annualità. In caso di insufficienza di risorse è
prevista una ripartizione proporzionale.

In ogni caso, i criteri di rimborso
adottati (totale o proporzionale) saranno omogenei per ogni singola annualità.

In caso di rimborsi parziali, gli stessi
saranno completati negli esercizi successivi.

 

La determinazione dell’importo Irpef o Ires
da chiedere rimborso si presenta alquanto complessa, i passaggi chiave sono i
seguenti:

 

  1. Per ogni
    singola annualità si dovrà determinare il costo del lavoro dipendente ed
    assimilato non dedotto ai fini Irap, detto importo deve essere assunto al
    netto delle deduzioni fruite, quali il l’Inail, il cuneo fiscale, ecc.;
  2. Si dovrà
    quindi procedere a determinare l’incidenza percentuale del costo di lavoro
    dipendente ed assimilato sulla base imponibile Irap;
  3. L’incidenza
    percentuale del costo del lavoro dipendente ed assimilato, come
    determinata al punto 2, andrà applicata all’Irap effettivamente versata
    determinando in questo modo la deduzione spettante ai fini Irpef o Ires;
  4. Una volta
    determinata la deduzione Irap si dovrà quindi procedere alla rideterminazione
    del minor reddito d’impresa o della maggior perdita e riliquidare le
    eventuali imposte a credito da chiedere a rimborso.

 

L’ammontare delle imposte Irpef o Ires
chieste a rimborso rappresentano una sopravvenienza attiva non tassabile.

 

Le Sedi Territoriali di Cna Servizi Parma
sono a disposizione delle Imprese associate per valutare fattibilità e
convenienza della presentazione delle istanze di rimborso.