In risposta a diverse richieste, il Comitato Nazionale
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha integrato una circolare del 2013 (1),
che aveva consentito alle imprese edili il trasporto di rifiuti prodotti in
proprio
(2) di ingombranti prodotti dalle loro attività.

 

La nuova circolare (3) ha disposto che anche le
imprese che svolgono attività di commercio di beni e, in particolare, di
vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e
complementi di arredo e simili sono iscrivibili nell’autorizzazione per il
trasporto in categoria 2-bis di rifiuti ingombranti provenienti dalle loro
attività.

 

I rifiuti sono individuati con il codice EER 20 03 07 e, nel
provvedimento di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione, a
fianco di questo codice le Sezioni regionali riporteranno la dicitura
“proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da
cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”.

 

Note:

(1) Circolare prot. n.691 del 12/06/2013;

(2)
iscrizione ai sensi dell’art. 212 co. 8 del D. Lgs. 152/06;

(3) Circolare prot.
n. 6 del 10/7/2019.

 

Fonte: CNA Interpreta,
Area Ambiente e Sicurezza.