L’Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione
di diversi codici d’identificazione dei rifiuti, introdotta con un’apposita
Decisione ora modificata.
Ricordiamo che la piena applicabilità dell’elenco definito
con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero dell’Ambiente sia
direttamente riportata nel Testo Unico Ambientale.
Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè dal
06/04/2018.
Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle
riguardanti i seguenti codici:
- Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad
attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce; - 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non
è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01
11*; - Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti
da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia
d’impresa che li ha generati (es: impiantisti); - 20 03 06: la nuova descrizione risulta più
chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.
A nostro parere queste modifiche non dovrebbero incidere
sull’assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Consigliamo comunque di
verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso
contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.
In merito alla gestione dei documenti:
- Dall’entrata in vigore di queste rettifiche, su
registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei
registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere
non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà
utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando
nelle annotazioni la modifica; - MUD: le nuove descrizioni si utilizzeranno per
il MUD relativo all’anno 2018, con modalità analoghe a quelle utilizzate in
occasione dell’entrata in vigore della Decisione 2014/955/UE; - Autorizzazioni, comunicazioni ed iscrizioni
all’Albo Gestori Ambientali: a nostro parere, se la modifica non comporta un
cambio nell’individuazione del rifiuto non occorre modificare questa
documentazione. Consigliamo comunque di verificare presso gli organi competenti
eventuali richieste diverse a livello locale. Per quanto riguarda le iscrizioni
all’Albo Gestori Ambientali, siamo in attesa di eventuali indicazioni da parte
del Comitato Nazionale.
Riportiamo una tabella di confronto, in cui abbiamo
evidenziato in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.
Codice cer |
Descrizione precedente |
Descrizione modificata |
01 05 05* |
Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio |
Fanghi e rifiuti di perforazione |
02 02 |
Rifiuti della preparazione e della trasformazione di |
Rifiuti della preparazione e della lavorazionedi |
02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 |
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti |
Fanghi da trattamento in loco degli |
05 01 04* |
Fanghi di alchili acidi |
Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione |
06 09 02 |
Scorie contenenti fosforo |
Scorie fosforose |
07 02 17 |
Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla |
Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli |
07 07 07* |
Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati |
Fondi e residui di reazione, alogenati |
07 07 08* |
Altri residui di distillazione e residui di reazione |
Altri fondi e residui di reazione |
08 03 19* |
Oli disperdenti |
Oli dispersi |
09 01 05* |
Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore |
Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto – |
10 01 01 |
Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le |
Ceneri pesanti, scorie e polveri di |
10 01 15 |
Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal |
Ceneri pesanti, scorie e polveri di |
10 03 16 |
Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15 |
Schiumature diverse da quelle di cui alla voce |
11 01 11* |
Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze |
Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti |
11 01 12 |
Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui |
Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle |
11 02 02* |
Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi |
Fanghi della lavorazione idrometallurgicadello |
11 02 05* |
Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti |
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del |
11 02 06 |
Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da |
Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del |
13 03 |
Oli isolanti e oli termovettori di scarto |
Oli isolanti o oli termoconduttori |
13 03 01* |
Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB |
Oli isolanti o oli termoconduttori, |
13 03 06* |
Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da |
Oli minerali isolanti e termoconduttoriclorurati, |
13 03 07* |
Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati |
Oli minerali isolanti e termoconduttori non |
13 03 08* |
Oli sintetici isolanti e oli termovettori |
Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori |
13 03 09* |
Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili |
Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente |
13 03 10* |
Altri oli isolanti e oli termovettori |
Altri oli isolanti e oli termoconduttori |
16 11 02 |
Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio |
Rivestimenti e materiali refrattari a base dicarbone provenienti dalle |
17 |
Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione |
Rifiuti delle operazioni di costruzione e |
17 05 |
Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), |
Terra (compresa quella escavata proveniente |
19 05 01 |
Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost |
Parte di rifiuti urbani e simili non compostata |
19 05 02 |
Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al |
Parte di rifiuti animali e vegetali noncompostata |
19 10 03* |
Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e |
Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti |
19 10 04 |
Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e |
Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da |
20 03 06 |
Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico |
Rifiuti della pulizia delle fognature |
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Tecna
Srl, tel. 0521 030551 email info@tecnaparma.it
Fonte: CNA Interpreta,
Moris Bulgarelli; Decisione 2014/955/UE; Rettifica della Decisione 2014/955/UE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.90 del 6/4/2018