L’Unione Europea ha provveduto a rettificare la descrizione
di diversi codici d’identificazione dei rifiuti, introdotta con un’apposita
Decisione ora modificata.

 

Ricordiamo che la piena applicabilità dell’elenco definito
con tale Decisione, è stata sia ribadita dal Ministero dell’Ambiente sia
direttamente riportata nel Testo Unico Ambientale.

 

Queste modifiche sono già applicabili a partire dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, cioè dal
06/04/2018.

 

Tra le varie modifiche, in particolare segnaliamo quelle
riguardanti i seguenti codici:

  • Capoconto 02 02: i codici si riferiscono ad
    attività di lavorazione, e non più di trasformazione, di carne e pesce;
  • 11 01 12: il riferimento al codice 10 01 11 non
    è corretto in quanto non esiste. A nostro parere il codice corretto è il 11 01
    11*;
  • Capoconto 17: identifica ora rifiuti derivanti
    da operazioni di costruzioni e demolizione, pertanto slegato dalla tipologia
    d’impresa che li ha generati (es: impiantisti);
  • 20 03 06: la nuova descrizione risulta più
    chiara ed attinente alle operazioni di manutenzione e spurgo delle fognature.

A nostro parere queste modifiche non dovrebbero incidere
sull’assegnazione dei codici attualmente utilizzati. Consigliamo comunque di
verificare che le nuove descrizioni rispondano alla reale situazione, in caso
contrario potrebbe rendersi necessaria una riassegnazione dei codici.

In merito alla gestione dei documenti:

  • Dall’entrata in vigore di queste rettifiche, su
    registri e formulari occorrerà utilizzare le nuove descrizioni. Nel caso dei
    registri di carico e scarico, per i rifiuti ancora in carico a nostro parere
    non occorre modificare le descrizioni già riportate sul registro, ma occorrerà
    utilizzare quelle nuove al momento dello scarico di tali rifiuti, indicando
    nelle annotazioni la modifica;
  • MUD: le nuove descrizioni si utilizzeranno per
    il MUD relativo all’anno 2018, con modalità analoghe a quelle utilizzate in
    occasione dell’entrata in vigore della Decisione 2014/955/UE;
  • Autorizzazioni, comunicazioni ed iscrizioni
    all’Albo Gestori Ambientali: a nostro parere, se la modifica non comporta un
    cambio nell’individuazione del rifiuto non occorre modificare questa
    documentazione. Consigliamo comunque di verificare presso gli organi competenti
    eventuali richieste diverse a livello locale. Per quanto riguarda le iscrizioni
    all’Albo Gestori Ambientali, siamo in attesa di eventuali indicazioni da parte
    del Comitato Nazionale.

Riportiamo una tabella di confronto, in cui abbiamo
evidenziato in grassetto le modifiche, ed alcune indicazioni operative.

 

Codice cer

Descrizione precedente

Descrizione modificata

01 05 05*

Fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio

Fanghi e rifiuti di perforazione
contenenti oli

02 02

Rifiuti della preparazione e della trasformazione di
carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

Rifiuti della preparazione e della lavorazionedi
carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07
05, 06 05

Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

Fanghi da trattamento in loco degli
effluenti

05 01 04*

Fanghi di alchili acidi

Fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

06 09 02

Scorie contenenti fosforo

Scorie fosforose

07 02 17

Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla
voce 07 02 16

Rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli
di cui alla voce 07 02 16

07 07 07*

Residui di distillazione e residui di reazione, alogenati

Fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08*

Altri residui di distillazione e residui di reazione

Altri fondi e residui di reazione

08 03 19*

Oli disperdenti

Oli dispersi

09 01 05*

Soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore

Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto –
fissaggio

10 01 01

Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le
polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

Ceneri pesanti, scorie e polveri di
caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 15

Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal
coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04

Ceneri pesanti, scorie e polveri di
caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10
01 14

10 03 16

Scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

Schiumature diverse da quelle di cui alla voce
10 03 15

11 01 11*

Soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze
pericolose

Soluzioni acquose di lavaggio, contenenti
sostanze pericolose

11 01 12

Soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui
alla voce 10 01 11

Soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle
di cui alla voce 10 01 11

11 02 02*

Rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi
jarosite, goethite)

Fanghi della lavorazione idrometallurgicadello
zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 05*

Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti
sostanze pericolose

Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del
rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06

Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da
quelli della voce 11 02 05

Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del
rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

13 03

Oli isolanti e oli termovettori di scarto

Oli isolanti oli termoconduttori
usati

13 03 01*

Oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB

Oli isolanti oli termoconduttori,
contenenti PCB

13 03 06*

Oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da
quelli di cui alla voce 13 03 01

Oli minerali isolanti e termoconduttoriclorurati,
diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07*

Oli isolanti e termovettori minerali non clorurati

Oli minerali isolanti e termoconduttori non
clorurati

13 03 08*

Oli sintetici isolanti e oli termovettori

Oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

13 03 09*

Oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili

Oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente
biodegradabili

13 03 10*

Altri oli isolanti e oli termovettori

Altri oli isolanti e oli termoconduttori

16 11 02

Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio
provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16
11 01

Rivestimenti e materiali refrattari a base dicarbone provenienti dalle
lavorazioni metallurghiche
, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01

17

Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione
(compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

Rifiuti delle operazioni di costruzione e
demolizione (compreso il terreno escavatoproveniente da siti
contaminati)

17 05

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati),
rocce e materiale di dragaggio

Terra (compresa quella escavata proveniente
da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

19 05 01

Parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02

Parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al
compost

Parte di rifiuti animali e vegetali noncompostata

19 10 03*

Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e
polveri, contenenti sostanze pericolose

Fluff – frazione leggera e polveri, contenenti
sostanze pericolose

19 10 04

Frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e
polveri, dierse da quelle di cui alla voce 19 10 03

Fluff – frazione leggera e polveri, diverse da
quelle di cui alla voce 19 10 03

20 03 06

Rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico

Rifiuti della pulizia delle fognature

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a Tecna
Srl
, tel. 0521 030551 email info@tecnaparma.it

 

Fonte: CNA Interpreta,
Moris Bulgarelli; Decisione 2014/955/UE; Rettifica della Decisione 2014/955/UE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.90 del 6/4/2018

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