Come
segnalato nella news “Rifiuti:
chiarimenti sul D. Lgs. 49/2014 riguardo campo di applicazione dei RAEE
” del
20/06/2017 rendevamo conto della sospensione fino al 1/1/2018 dell’applicabilità
di alcune parti delle delibere del Comitato di Vigilanza e controllo RAEE del
2016 (n. 51 e 52) che avevano fatto rientrare nel campo di applicazione della
norma sui RAEE (D. Lgs. 49/2014) alcune tipologie di prodotti precedentemente
esclusi sulla base di principi interpretativi della Commissione UE ripresi in
autorevoli documenti nazionali.

 

Pertanto dal
1/1/2018 la sospensione è terminata e alcune tipologie di prodotti sono
considerati apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), rientranti nel
campo di applicazione della norma sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), il D. Lgs. 49/2014.

 

Si tratta
di:

  • Contatori del gas elettronici
  • Inverter
  • Altri trasformatori e alimentatori
  • Impianti di videosorveglianza, di sicurezza e
    controllo accessi, di citofonia e videocitofonia
  • Gruppi di continuità – UPS

Questo
significa che i produttori e gli importatori delle sopra elencate
apparecchiature dovranno attuare tutti gli adempimenti che la norma impone al
produttore di AEE, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 

  • iscriversi, prima di immettere sul mercato dette
    apparecchiature, al Registro nazionale AEE telematico, ed esporre il numero di
    iscrizione al Registro sui documenti commerciali entro 30 gg. dal suo rilascio;
  • finanziare i costi di gestione dei rifiuti delle
    proprie apparecchiature prodotte (RAEE), iscrivendosi ad un sistema collettivo
    (Consorzio) tra quelli esistenti o, in alternativa, creando un sistema di
    gestione individuale riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente;
  • indicare facoltativamente l’eco contributo al
    distributore (separatamente nelle fatture di vendita) e all’utilizzatore finale
    (rendendo nota la sua presenza nel prezzo del prodotto);
  • riportare sull’apparecchiatura il proprio
    marchio di identificazione e il simbolo del cassonetto barrato;
  • presentare, dal prossimo anno entro il 30/4, la
    Comunicazione annuale (MUD) delle quantità e delle
  • categorie di AEE immesse sul mercato nel 2018,
    al fine di stabilire le quote di mercato;
  • versare, dal prossimo anno, le tariffe per la
    copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei RAEE, determinate
    in base alle quote di mercato dichiarate nella Comunicazione annuale (MUD);
  • ecc.

 

A tal fine
si precisa che sono considerati produttori di AEE le imprese che, qualunque sia
la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza:

  • fabbricano e vendono AEE recanti il loro nome o
    marchio di fabbrica oppure commissionano la progettazione o la fabbricazione di
    AEE e le commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il loro nome o
    marchio di fabbrica;
  • rivendono sul mercato nazionale, con il loro
    nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; i
    rivenditori non sono considerati “produttori” se l’apparecchiatura
    reca il marchio del produttore a norma del punto precedente;
  • importano o immettono per primi, nel territorio
    nazionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato UE nell’ambito di
    un’attività professionale e ne operano la commercializzazione;
  • stabilite in un altro Stato membro dell’Unione
    europea o in un paese terzo, vendono sul mercato nazionale AEE mediante
    tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori
    diversi dai nuclei domestici.

 

In relazione
agli impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di
citofonia e videocitofonia riteniamo che si intendano come produttori
dell’apparecchiatura, i produttori e gli importatori dei diversi componenti che
costituiscono l’impianto.

 

Nell’allegato
alla news si fornisce la categoria di appartenenza per ciascuna delle suddette
tipologie di apparecchiature, in base al D. Lgs. 49/2014, che era stata
indicata dal Comitato di Vigilanza e controllo RAEE e che può essere utile ai
fini dell’iscrizione al Registro AEE e al sistema collettivo.

 

Per maggiori informazioni è possibile
rivolgersi a Tecna Srl, tel. 0521 030551 email info@tecnaparma.it

 

Fonte:
CNA Interpreta.