Il Responsabile Tecnico è la figura
professionale sempre più importante
per le imprese e le società attive
nell’ambito dei gestione dei rifiuti. Ricordiamo che la circolare n. 59
del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale
, ha introdotto alcune novità e
fatto chiarezza su alcuni aspetti che meritavano una maggior definizione sul
ruolo del Responsabile Tecnico.

 

Il nuovo regolamento dell’Albo
Gestori Ambientali
(Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120)
definisce meglio la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR).
Gli articoli 12 e 13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i
requisiti e la formazione.

 

L’incarico di Responsabile Tecnico
può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un
dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione. Si tratta di un ruolo non riconducibile
né all’istituto della delega di funzioni (delegato) né ad una figura di
supporto all’imprenditore (come quella dell’RSPP): è una figura tipica della
normativa rifiuti oggi vigente
che non ha pari con altri soggetti
aziendali.

 

Il suo compito è, a oggi, quello di
svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella
gestione dei rifiuti
da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta
applicazione
della normativa di riferimento.

La presenza del Responsabile Tecnico
in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere
iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali
(articolo 10, comma 4,
del Regolamento).

 

Quella del RTGR è quindi una figura determinante nelle imprese iscritte
all’Albo: nel caso venisse a mancare l’azienda di turno rischierebbe un
procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla sua
cancellazione. 
Il Responsabile Tecnico deve essere
in possesso del requisito di “idoneità”, consistente nella dimostrazione
della sua preparazione
, mediante una verifica iniziale e successive
verifiche quinquennali.

In particolare, il Responsabile
Tecnico deve essere in possesso – oltre che dei requisiti professionali
suddivisi per categoria e classe d’iscrizione – anche dei requisiti morali
soggettivi (ex articolo 10, comma 2).

 

Il nuovo Regolamento (articolo 12,
comma 4) prevede che i requisiti che devono essere dimostrati dal RTGR debbano
consistere in:

 

– un idoneo titolo di studio;

– un’esperienza maturata nello
specifico settore di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;

– un’idoneità attestata mediante una
verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza periodica
quinquennale, ripetuta con verifiche che garantiscano il necessario
aggiornamento.

 

TECNA Srl è in grado di fornire la figura del Responsabile Tecnico ed è a
disposizione per la formulazione di un’offerta mirata sulle singole realtà
aziendali.


Contatti: 

TECNA Srl | T. 0521/030551 | E. info@tecnaparma.it

 

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