Le nuove regole consistono:

 

– nell’apposizione del marchio che, in conformità a norme tecniche, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore o logo del produttore (se registrato) o numero del registro AEETEL. Il marchio deve consentire di individuare che l’AEE è stata immessa sul mercato dopo il 13/8/2005 e deve individuare in maniera inequivocabile il produttore. Deve inoltre essere visibile, leggibile e indelebile; per verificare se la marcatura è duratura, deve risultare leggibile dopo una procedura indicata in una norma tecnica (norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 punto 4.2)


nell’apposizione del simbolo (cassonetto barrato), in base alle indicazioni dell’allegato IX della nuova norma sui RAEE. Rispetto a quello previsto dalla precedente normativa (Allegato 4 del D. Lgs. 151/2005), il nuovo simbolo richiede in più una barra piena orizzontale e determinate misure della barra e del simbolo da rispettare.


Il marchio e il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di un componente, operazione che deve poter essere effettuata però senza l’utilizzo di utensili.Se non è possibile per le dimensioni o per la funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’AEE, questi sono apposti sull’imballaggio o sulle istruzioni per l’uso dell’AEE.

Il produttore che dal 9/10/2014 immette sul mercato AEE prive di marchio (così come previsto dalla nuova norma sui Raee) è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro per ciascuna AEE immessa sul mercato. (vedi allegato)

 

Per informazioni: Giorgio Ferravioli gferravioli@cnaparma.it