Nell’ambito della cd. “pacificazione fiscale” sono
stati introdotti ben 9 strumenti tra cui si segnalano i seguenti:


La definizione agevolata dei processi verbali di
constatazione (pvc)
, con la possibilità di definire il contenuto integrale
dei pvc consegnati fino al 24/10/2018, senza sanzioni e senza interessi entro
il 31/5/2019. Oggetto della definizione sono i pvc riguardanti le violazioni
constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative
addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap,
imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività
finanziarie all’estero e Iva. Per poter aderire alla definizione occorre che
non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito
al contraddittorio.


La definizione agevolata degli atti del procedimento di
accertamento
, con la possibilità di definire gli avvisi di accertamento,
avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero, inviti al
contraddittorio e accertamenti con adesione, notificati o sottoscritti fino al
24/10/2018, mediante il pagamento (in un’unica soluzione o fino a 20 rate
trimestrali) entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, delle imposte
dovute senza sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori. La definizione
riguarda gli atti non impugnati e ancora impugnabili alla data del 24/10/2018.


La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente
della riscossione
, con la riedizione della cd. “rottamazione delle
cartelle” per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al
31/12/2017. Potranno essere definite, senza sanzioni, interessi e oneri
accessori, in una unica soluzione entro il 31/7/2019, ovvero al massimo in
cinque anni mediante pagamento con due rate annuali scadenti il 31/7 e il 30/11
di ogni anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli
interessi nella misura del 2% annuo. L’adesione a nuova rottamazione (ter) è
subordinata alla presentazione all’agente della riscossione di un’apposita
dichiarazione entro il 30/4/2019. Possono fruire della nuova rottamazione,
anche soggetti che avevano aderito alla precedente rottamazione sugli importi
residui, a condizione che abbiano effettuato il pagamento delle somme dovute
alle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018. Possono essere definite
anche le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada:
versando la sanzione ma senza gli interessi. I debiti, anche residui, fino a
1.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) affidati agli agenti
della riscossione dal 2000 al 2010, sono automaticamente annullati.


La definizione agevolata delle controversie tributarie,
in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi,
pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione,
possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al
valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado
la definizione si riduce alla metà (50%) e, in caso di soccombenza in secondo
grado, ad un quinto (20%) del valore della controversia.


La dichiarazione integrativa speciale, che consente
ai contribuenti, fino al 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e
integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini
delle imposte sui redditi (e relative addizionali), delle imposte sostitutive,
delle ritenute, dei contributi previdenziali, dell’Irap e dell’Iva;
l’integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100mila euro di
imponibile annuo e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato. In
caso di dichiarazione originaria inferiore a 100.000 € l’integrazione sarà
possibile fino a 30.000 €. In caso di volontà del contribuente ad aderire a
tale strumento, è previsto l’invio di una dichiarazione integrativa speciale e
il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 20% per le imposte sui redditi
e relative addizionali, contributi previdenziali e Irap, pari all’aliquota
media per l’IVA e pari al 20% sulle maggiori ritenute. Il versamento delle
somme può essere effettuato in una unica soluzione entro il 31/7/2019, ovvero,
può essere rateizzato in 10 rate semestrali a partire dal 30/9/2019.


Nell’ambito della cd. “semplificazione fiscale” in
materia di IVA si segnalano i seguenti:


Termini di emissione e contenuto delle fatture
(elettroniche e cartacee).
A decorrere dal 1/7/2019, la fattura cd.
immediata deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione
dell’operazione, mentre nulla cambia per la fattura “differita” che continua a
poter essere emessa entro il 15 del mese successivo all’effettuazione delle
operazioni. Sempre a decorrere dal 1/7/2019, tra i dati da indicare nella
fattura, deve essere riportata anche la data di effettuazione dell’operazione
se diversa da quella di emissione della fattura. Il differimento al 1/7/2019
della decorrenza di tali norme trova giustificazione dai necessari tempi per
gli adeguamenti dei sistemi procedurali ed informatici delle imprese.

Termini di annotazione delle fatture emesse. Viene
previsto che la fattura emessa sia annotata nel registro delle fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di
effettuazione delle operazioni (Precedentemente la norma prevedeva
l’annotazione entro 15 gg dall’emissione della fattura “immediata” e, l’annotazione
entro il termine di emissione per quelle “differite”).

Fatture di acquisto: registrazione e detrazione dell’IVA.
Ai fini della registrazione delle fatture di acquisto, viene eliminato
l’obbligo dell’attribuzione della numerazione progressiva delle fatture
relative ai beni e ai servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta può essere esercitato
entro il giorno 16 di ciascun mese relativamente ai documenti di acquisto
ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione. Tale regola non vale per i documenti di acquisto relativi a
operazioni effettuate nell’anno precedente il cui diritto alla detrazione sorge
a partire dall’anno di ricevimento della fattura.

Sanzioni in materia di fatturazione elettronica.
L’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura
elettronica dal 1/1/2019 non sarà prorogata. Pertanto, ai fini di “ridurre gli
effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi
informatici”, viene previsto che per il primo semestre del periodo d’imposta
2019, le sanzioni previste in materia di mancato rispetto degli obblighi di
fatturazione elettronica, non si applicano se la fattura è emessa (inviata allo
SDI) in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della
liquidazione periodica. Sarà applicata invece la sanzione del 20% se la fattura
elettronica è emessa (inviata allo SDI) entro il termine di effettuazione della
liquidazione Iva del periodo successivo.

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei
corrispettivi
.  Le imprese che esercitano attività di commercio al
minuto e attività assimilate, saranno tenute alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri. Per i soggetti con volume d’affari
superiore a 400.000 € l’obbligo scatterà dal 1/7/2019 mentre per tutti gli
altri l’obbligo entrerà in vigore dal 1/1/2020. L’obbligo di memorizzazione e
trasmissione telematica consentirà il superamento degli obblighi di
registrazione dei corrispettivi nell’apposito registro. Con decreto del MEF
potranno essere previsti specifici esoneri da tale obbligo in funzione
dell’attività esercitata o delle eventuali carenze territoriali di connettività
internet. Per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti informatici delle
imprese per adempiere all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi giornalieri, è previsto il riconoscimento di un contributo,
per il tramite del fornitore, di 250 € per l’acquisto o 50 € per l’adattamento
per ogni strumento.