Entra in vigore il 9 agosto il Decreto Legislativo 16
giugno 2017 n. 106, riguardante l’adeguamento della normativa nazionale a
quanto previsto dal regolamento europeo 305/2011 (noto anche come  CPR –
Construction Products Regulation
). Ce ne siamo occupati di recente (clicca qui) con particolare riferimento alla situazione dei cavi
elettrici in quanto per una serie di circostanze (si erano diffuse notizie
inesatte che avevano destato forti preoccupazioni negli installatori) quello
era l’ambito più critico, ma in realtà il Decreto riguarda tutti i prodotti da
costruzione , destinati cioè ad essere installati in modo permanente negli
edifici. Val dunque la pena pubblicare alcune note di carattere generale.

 

Il Dlgs 106 si occupa di diversi aspetti che non
tratteremo in questa sede, il punto che riguarda più da vicino le nostre
imprese è, come vedremo, l’articolo 20 relativo alle sanzioni. Una veloce premessa prima di entrare nel merito. Il
regolamento europeo 305 prevede che non possano essere immessi sul mercato
prodotti da costruzione privi della marcatura CE laddove esista una norma
armonizzata relativa a quello specifico prodotto.  Dalla pubblicazione della norma sulla
Gazzetta ufficiale della Comunità europea inizia un periodo transitorio, detto
“periodo di coesistenza” durante il quale è consentito immettere sul mercato
sia prodotti marcati che prodotti non marcati.

 

Al termine del periodo di
coesistenza potranno essere immessi sul mercato   solo i
prodotti marcati che dovranno anche essere accompagnati da una “dichiarazione
di prestazione”  (o DOP Declaration of
Performance) redatta dal fabbricante.

 

L’ultimo elenco di norme armonizzate pubblicato è
reperibile qui (da pag.32)

 

Fin qui niente di nuovo in realtà, le cose funzionano in
questo modo da tempo e per una gran varietà di prodotti e materiali  da costruzione il periodo di coesistenza è
terminato già da svariati anni.

 

Come già accennato la novità del D.Lgs 106 riguarda l’introduzione
di pesanti sanzioni, anche penali qualora le violazioni riguardino prodotti e
materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Da notare che le
sanzioni riguardano non solo imprese e direttori dei lavori ma anche i
progettisti. Di seguito riportiamo integralmente l’articolo  20

 

Art. 20

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da
costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore
dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze,
utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del
regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con
l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora
vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso
antincendio.

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non
conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in
violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione
e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE)
n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è
punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000
euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso
strutturale o a uso antincendio.

 

Inutile dire quindi che occorre porre particolare
attenzione nell’utilizzo di prodotti e materiali conformi al regolamento CPR, le
dichiarazioni di prestazione andranno sempre acquisite e attentamente
archiviate,  per gli impianti è opportuno
allegarne copia alla Dichiarazione di conformità redatta ai sensi del DM 37/08

 

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