In data 15 giugno 2017 il Senato ha
approvato in via definitiva la conversione in legge del Dl 50/2017, c.d.
“manovrina”, che attende ora di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

 

In sede di conversione è stata introdotta
una specifica disciplina inerente le prestazioni occasionali, destinata a
colmare il vuoto lasciato dei buoni lavoro, abrogati dal 17 marzo scorso.

 

Per “prestazioni di lavoro occasionali” si
intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile,
ai seguenti compensi esenti da imposizione fiscale:

 

a)    per ciascun prestatore, con riferimento
alla totalità degli utilizzatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b)    per ciascun utilizzatore, con riferimento
alla totalità dei prestatori, a
compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro. Ai fini di
tale limite, i compensi erogati a pensionati, giovani studenti ed altre
categorie elencate dalla legge, si considerano al 75%;

c)    per le prestazioni
complessivamente rese da ogni prestatore
in favore del medesimo utilizzatore
, a compensi di importo non superiore a
2.500 euro, entro il limite massimo di 280 ore di lavoro, pena la
trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

 

Sono previste due forme di prestazioni
occasionali:

 

  • il
    “Libretto di famiglia”, che potrà
    essere utilizzato dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività
    professionale o d’impresa, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese
    da uno o più prestatori nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi
    lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai
    bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità, insegnamento privato
    supplementare. Ciascun “Libretto Famiglia” contiene titoli di pagamento dal
    valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata
    non superiore a un’ora;

 

  • il
    contratto di prestazione occasionale,
    per tutti gli altri utilizzatori, compresi quindi anche i professionisti e le imprese.
    La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore
    agricolo. L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio
    della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o contact center,
    una dichiarazione contenente i dati della prestazione, pena l’applicazione di
    specifiche sanzioni amministrative.

 

Il ricorso al contratto di prestazione
occasionale è vietato:

 

a)    agli utilizzatori
che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo
indeterminato;

b)    alle imprese del
settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese da particolari
soggetti;

c)    alle imprese
dell’edilizia e di settori affini, esercenti attività di escavazione o
lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere;

d)    nell’ambito
dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

 

I prestatori di lavoro hanno diritto
all’assicurazione INAIL, al riposo giornaliero, alle pause, ai riposi
settimanali ed alla tutela della salute e sicurezza.

 

Non possono essere acquisite
prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore
abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Per l’accesso alle suddette prestazioni,
gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i
relativi adempimenti, all’interno di un’apposita piattaforma informatica,
gestita dall’INPS.

 

L’Inps provvede al pagamento del compenso
al prestatore il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state rese,
nel limite delle somme preventivamente acquisite a tale scopo dagli
utilizzatori. 

 

Si attende: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le istruzioni da parte degli Enti preposti.

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