Come noto il  D.P.R. 43/2012, di attuazione di alcuni regolamenti CEE, prevede l’istituzione di un apposito sistema di qualificazione per le persone e le imprese che operano su impianti e apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (detti anche “FGas”):  si tratta di quello che ormai è universalmente noto come “patentino del frigorista”. 

 

Le persone e le imprese che eseguono interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore,  impianti antincendio   ed altri apparecchi contenenti FGas, si dovranno iscrivere in un apposito Registro  nazionale che verrà istituito presso il Ministero dell’Ambiente; l’iscrizione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione. Questo registro verrà gestito dalle Camere di Commercio che potranno inizialmente rilasciare certificati provvisori; i certificati provvisori dovranno essere sostituiti entro sei mesi dai certificati definitivi. Le persone otterranno la certificazione previo superamento di un apposito esame teorico e pratico, le imprese potranno ottenere la certificazione dimostrando di impiegare persone certificate in numero sufficiente; si intende per tale una persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato specifico.

 

I certificati alle persone e alle imprese verranno rilasciati da appositi organismi accreditati da Accredia e autorizzati dal ministero dell’Ambiente.

Dopo i due affollati seminari organizzati dall’Unione Installazione e Impianti di CNA Parma lo scorso mese di luglio non siamo tornati sul tema per il semplice motivo che da allora non ci sono state novità significative: anche oggi il decreto che istituisce il Registro non è ancora stato emanato, fonti attendibili lo danno in uscita per fine gennaio ma al momento il registro non esiste e dunque non è possibile nemmeno iscriversi o richiedere certificati provvisori.

 

Questo è un punto molto importante su cui è necessario fare la massima chiarezza; accade infatti che su questo argomento  le imprese ricevano informazioni dalle fonti più svariate e non sempre queste informazioni sono corrette. Ebbene oggi e fino a che il Registro non sarà costituito le imprese, per eseguire le operazioni sopra menzionate su impianti contenenti FGas,  non hanno bisogno di alcuna specifica certificazione o qualificazione aggiuntiva rispetto all’abilitazione prevista dal DM 37.

 

A inizio febbraio prenderanno il via anche i corsi di formazione organizzati da CNA in collaborazione col proprio ente di formazione ECIPAR; qui i dettagli. I corsi si compongono di una parte teorica e una parte pratica.

 

Per doverosa chiarezza ci teniamo a sottolineare  che non si tratta di corsi obbligatori: si tratta di corsi di preparazione agli esami ma quel che (o meglio: sarà) obbligatorio è il superamento dell’esame e non la frequenza dei corsi.  In teoria chi si sente già molto preparato potrebbe anche saltare del tutto la formazione preliminare; in pratica è piuttosto improbabile riuscire a superare un esame piuttosto impegnativo senza un minimo di formazione preliminare.

 

Già, ma quanta formazione occorre? Dipende naturalmente da che livello di certificazione si vuole ottenere (si veda la scheda in fondo alla pagina); immaginiamo che la maggior parte delle persone e delle imprese vorrà ottenere la certificazione di primo livello, quella che abilita all’esecuzione di tutti gli interventi su ogni tipo di impianto, senza limitazioni e indipendentemente dalla quantità di gas fluorurati contenuti nel circuito. Per la preparazione all’esame di primo livello abbiamo previsto un corso di 40 ore, 24 di teoria e 16 di pratica, tuttavia, come si può vedere  abbiamo approntato un’offerta flessibile, con la possibilità di frequentare corsi brevi di ripasso per chi ritiene di avere già una buona preparazione e corsi più lunghi per i principianti totali.

 

Metteremo a disposizione nei prossimi giorni un test ad hoc per valutare la preparazione di ciascuno su questi argomenti.

 

Segnaliamo infine che a tutta la partita del patentino del frigorista è dedicato il sito www.fgas.it predisposto da Ecocerved, una società consortile espressione del sistema delle camere di commercio. Si tratta di un sito ricco di informazioni e FAQ e a cui rimandiamo per ulteriori dettagli; da segnalare tuttavia alcune informazioni non aggiornate: in particolare vi si trova ancora l’indicazione che per ottenere la certificazione l’impresa deve impiegare una persona certificata ogni € 80.000 euro di fatturato specifico; si tratta di un’indicazione contenuta in una vecchia versione di un regolamento di Accredia e non più attuale; come detto in precedenza occorrerà impiegare una persona certificata ogni 200.000 euro di fatturato specifico.

 

Resto a disposizione per ogni ulteriore informazione (0521227282, 3485603424, gventurini@cnaparma.it).

 

 

Patentino del frigorista: quale certificazione?

 

Le persone possono essere certificate in quattro categorie, si veda la tabella sottostante.

 

CATEGORIA

TIPOLOGIA ATTIVITA’

I

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell’aria e pompa di calore

II

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato);

Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

III

Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato)

IV

Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l’impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

Fonte: Regolamento (CE) 303/2008, art. 4, paragrafo 2

 

Ovviamente l’esame (la durata, il numero delle domande, gli argomenti trattati) sarà a complessità crescente partendo dalla categoria più limitata, la IV fino ad arrivare alla prima che abilita a qualunque intervento su qualunque tipo di impianto. Quale certificazione ottenere?

 

Di fatto la categoria III e IV sono molto limitate e si possono escludere a priori.

In concreto l’azienda dovrà decidere se far certificare il proprio personale (e lo stesso titolare, nella maggior parte delle piccole imprese) in categoria I o in categoria II. La decisione spetta all’impresa naturalmente, anche se il consiglio è quello di considerare con attenzione che in cambio di un piccolo sforzo iniziale in più (economico ma soprattutto di studio e formazione) la categoria I fornisce, come detto, una certificazione piena e senza limitazioni.