Il Decreto Legge 113 del 04 ottobre 2018, in particolare il focus è l’art. 26-bis riportato sotto, indica l’obbligo per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di redigere un Piano di Emergenza secondo determinati criteri e di inoltrare al Prefetto tutte le informazioni utili.
Art. 26-bis – Piano di emergenza interno per gli impianti
di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
1. I
gestori di impianti di stoccaggio e
di lavorazione dei rifiuti,
esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre un piano
di emergenza interna allo scopo di:
a)
controllare e circoscrivere gli
incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i
beni;
b) mettere
in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c)
informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorita’ locali
competenti;
d)
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente
rilevante.
2. Il
piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato dal gestore, previa
consultazione del personale che lavora
nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti
nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di
incidente rilevante.
3. Per gli
impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’
predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
4. Il gestore trasmette al
prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.
5. Per gli
impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti, il Prefetto, d’intesa con le
regioni e con gli enti locali interessati, predispone
il piano
di emergenza esterna all’impianto
e ne coordina l’attuazione.
6. Il
piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di:
a)
controllare e circoscrivere gli incidenti
in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i
beni; b) mettere
in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti
rilevanti, in particolare mediante
la cooperazione rafforzata con l’organizzazione di protezione civile
negli interventi di soccorso; c)
informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali
competenti; d)
provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento
dell’ambiente dopo un incidente rilevante.
7. Il
prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal
ricevimento delle informazioni necessarie da
parte del gestore, ai sensi del
comma 4.
8. Il
piano di cui al comma 5 e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario,
aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione tiene conto dei cambiamenti
avvenuti negli impianti e nei servizi
di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze
in merito alle misure da adottare in
caso di incidenti rilevanti.
9. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il
Ministro dell’interno per gli aspetti
concernenti la prevenzione
degli incendi, previo accordo sancito in
sede di Conferenza
unificata, sono stabilite le linee
guida per la predisposizione del
piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla
popolazione.
10.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.