Il Decreto Legge 113 del 04 ottobre 2018, in particolare il focus è l’art. 26-bis riportato sotto, indica l’obbligo per  gli  impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di redigere un Piano di Emergenza secondo determinati criteri e di inoltrare al Prefetto tutte le informazioni utili.

 

Art. 26-bis –  Piano  di  emergenza  interno  per  gli  impianti 
di  stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

 

1. I
gestori  di  impianti  di  stoccaggio  e 
di  lavorazione  dei rifiuti, 
esistenti  o  di  nuova  costruzione,  hanno l’obbligo  di predisporre un piano
di emergenza interna allo scopo di:

 

a) 
controllare  e  circoscrivere  gli  
incidenti   in   modo   da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i
beni;

 

b) mettere
in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute umana e l’ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti;

 

c)
informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza  e le autorita’ locali
competenti;

 

d)
provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente
rilevante.

 

2. Il
piano di emergenza interna e’ riesaminato, sperimentato e, se necessario, 
aggiornato  dal  gestore,   previa  
consultazione   del personale che lavora
nell’impianto,  ivi  compreso  il  personale  di imprese
subappaltatrici a lungo termine, ad  intervalli  appropriati, e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione tiene  conto  dei cambiamenti avvenuti
nell’impianto e nei servizi  di  emergenza,  dei progressi tecnici e
delle nuove conoscenze in merito alle  misure  da adottare in caso di
incidente rilevante.

 

3. Per gli
impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 e’
predisposto entro novanta giorni dalla data di  entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.

 

4. Il gestore trasmette al
prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili  per l’elaborazione del  piano  di  emergenza esterna, di cui al comma 5.

 

5. Per gli
impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti  rilevanti,  il Prefetto, d’intesa con le
regioni e con gli enti locali interessati, predispone

il  piano 
di  emergenza   esterna   all’impianto  
e   ne   coordina l’attuazione.

 

6. Il
piano di cui al comma 5 e’ predisposto allo scopo di:

  a) 
controllare  e  circoscrivere  gli   incidenti  
in   modo   da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i
beni;   b) mettere
in atto le misure necessarie per  proteggere  la  salute umana e
l’ambiente  dalle  conseguenze  di  incidenti 
rilevanti,  in particolare mediante
la cooperazione rafforzata con  l’organizzazione di protezione civile
negli interventi di soccorso;     c)
informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorita’ locali
competenti;     d)
provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento
dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

 

7. Il
prefetto redige il piano di emergenza  esterna  entro  dodici mesi dal
ricevimento delle  informazioni  necessarie  da 
parte  del gestore, ai sensi del
comma 4.

 

8. Il
piano di cui al comma 5 e’ riesaminato,  sperimentato  e,  se necessario,
aggiornato, previa consultazione della  popolazione,  dal prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori  a  tre anni.  La 
revisione  tiene  conto  dei  cambiamenti 
avvenuti  negli impianti e nei servizi
di emergenza, dei progressi  tecnici  e  delle nuove conoscenze
in  merito  alle  misure  da  adottare  in 
caso  di incidenti rilevanti.

 

9. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d’intesa con  il 
Ministro  dell’interno  per  gli  aspetti  
concernenti   la prevenzione 
degli  incendi,  previo  accordo  sancito  in 
sede   di Conferenza 
unificata,  sono  stabilite  le  linee  
guida   per   la predisposizione del
piano di emergenza  esterna  e  per  la  relativa informazione alla
popolazione.

 

  10.
All’attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

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