E’ stata pubblicata sul BUR
(Bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna)  n. 305 di oggi 20 ottobre 2014  la Delibera
di Giunta regionale n. 1578/2014
avente ad oggetto “Definizione dei nuovi
modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza
energetica e abrogazione degli Allegati 10 e 11 della delibera dell’Assemblea
legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.” La Delibera, approvata il 13
ottobre, costituisce solo la prima parte della più complessiva regolamentazione
in materia di Impianti Termici che la Regione Emilia Romagna intende
adottare sulla base di quanto previsto dalla rinnovata legge Regionale n.
26/2004. Di seguito qualche cenno ai contenuti principali della delibera fermo
restando che l’Unione Installazione e Impianti
di CNA Parma
organizzerà, come sempre accade quando esce un provvedimento
di particolare importanza per la categoria,  un apposito 
incontro di approfondimento.

Ricordiamo innanzitutto che, in base a quanto previsto dal DPR 74/2013,
sono considerati impianti termici sia gli impianti di riscaldamento (con
l’esclusione degli scaldacqua unifamiliari), sia gli impianti di
raffrescamento, nonché gli impianti di cogenerazione e di teleriscaldamento.

In questa prima delibera si stabilisce, a partire dal 15 ottobre 2014 (e qui naturalmente abbiamo una piccola
incongruenza temporale, visto che la delibera è stata pubblicata cinque giorni
dopo):

1)      
L’adozione di un
modello di libretto di impianto che differisce da quello ministeriale
per la richiesta di alcune informazioni integrative; si tratta sostanzialmente
di dati utili alla univoca individuazione dell’impianto (riferimenti catastali
dell’unità immobiliare, numero di PDR) e di dati anagrafici e di reperibilità
del responsabile dell’impianto (indirizzo mail, partita IVA se impresa). Questo
nuovo libretto regionale sostituisce a tutti gli effetti quello ministeriale e
sarà l’unico che dovrà essere utilizzato in Emilia Romagna
.   La
Regione prevede esplicitamente che a impianti distinti corrispondano
libretti distinti
(es.: un libretto per l’impianto di riscaldamento, un
libretto per lo split);

2)      
L’adozione di Rapporti
Tecnici di Controllo
che differiscono dai modelli ministeriali (Decreto
Ministeriale 10 Febbraio 2014) solo per l’impostazione grafica, introdotta per
consentire l’applicazione dei bollini “calore” nei territori che hanno in
essere campagne di controllo degli impianti di riscaldamento (come accade, ad
esempio, sul territorio del comune di Parma);

3)      
L’istituzione del
catasto regionale degli impianti termici (CRITER) e la targatura di
tutti gli impianti;

4)      
La compilazione
in forma esclusivamente elettronica
del libretto di impianto, direttamente
sul sito del Catasto impianti;

5)      
La compilazione
del libretto affidata esclusivamente alle imprese installatrici e manutentrici,
che si dovranno preventivamente registrare sul sito del Catasto impianti;

6)      
La consegna da
parte delle imprese ai clienti (primi responsabili dell’impianto) di un libretto
cartaceo semplificato
, contenente i dati inseriti nel libretto elettronico,
e del codice identificativo dell’impianto, che le imprese potranno scaricare
dal sito del Catasto impianti. I vecchi libretti andranno conservati unitamente
al libretto cartaceo semplificato.

7)      
La possibilità,
fino all’emanazione del regolamento complessivo (previsto per la primavera
2015), di:

a)      
Compilare solo
libretti cartacei, salvo successivo inserimento dei dati nel catasto;

b)      
Consegnare agli
Enti preposti il RTC in forma cartacea.

Segnaliamo che il sistema informatico per la
registrazione delle imprese e la compilazione elettronica dei libretti non sarà
disponibile ancora per alcuni mesi.

Evidenziamo infine che la definizione del complessivo regolamento per
la gestione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici è demandata ad
un ulteriore provvedimento che dovrà contenere, tra l’altro:

–      
La specifica dei
tempi entro cui completare l’inserimento nel catasto dei dati contenuti nei
libretti di impianto;

–      
la frequenza e le
modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo degli
impianti termici;

–      
i criteri, la
frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed
ispezione;

–      
le procedure per
individuare i soggetti che effettueranno materialmente l’attività di ispezione
degli impianti e di controllo dei Rapporti Tecnici di Controllo;

–      
i livelli minimi
di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva.

Di seguito la Delibera Regionale e i relativi
allegati: il libretto d’impianto e i rapporti di controllo di efficienza
energetica.

Per ulteriori informazioni: Gianmario Venturini 0521
227282, 348 5603424, gventurini@cnaparma.it