Dal 1° luglio 2019, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 21
del D.P.R. 633/72 con il D.L. 119/2018, l’emissione delle fatture immediate
potrà avvenire entro 10 giorni – il termine potrebbe essere esteso a 12 giorni
in fase di conversione del Decreto crescita – dalla data di effettuazione
dell’operazione e non più entro le
24 del giorno di effettuazione dell’operazione.


L’Agenzia delle Entrate
interviene con una circolare ministeriale per chiarire le modalità di
fatturazione elettronica, cui saranno chiamati i contribuenti per tutte le
operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2019.

 

La Circolare 14/E del 17 giugno
ha definitivamente fissato tempi e modalità di fatturazione, sia nel caso di
fattura immediata che di fattura differita, fornendo un’importante
semplificazione per i soggetti tenuti alla e-fattura che permetterà di non
intervenire sui sistemi informatici.

 

La stessa Agenzia chiarisce che
per le sole fatture elettroniche, la data da indicare è quella di effettuazione
dell’operazione, mentre la data di emissione – quindi la data di trasmissione –
verrà assegnata dal Sistema d’interscambio.

 

Se si decidesse di “emettere” la
fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione,
bensì in uno dei successivi 10 giorni, la data del documento dovrà sempre
essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno
essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura.

 

Resta inteso che nel caso di
fatture “cartacee”, emesse nei 10 giorni successivi alla data di effettuazione
dell’operazione, il documento deve contenere entrambe le date.

 

Anche nel caso di fattura
differita, (ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lettera a), del Dpr 633/72, la
stessa può essere emessa entro il 15 del mese successivo. L’Agenzia delle
Entrate rende noto un esempio: se la fattura relativa alle cessioni effettuate
nel corso del mese precedente è riferita a consegne mediante emissione di un
documento di trasporto del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può
essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura
sarà quella del 28 settembre (ultima data di consegna).

 

La circolare ministeriale
interviene anche sulla registrazione delle fatture emesse, poiché l’articolo 23
del Dpr 633/72 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada
annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia chiarisce che la data di
effettuazione dell’operazione o meglio la data indicata in fattura, è la data stessa
da annotare nel registro tenuto ai fini IVA.