Il 1 agosto 2016 u.s. è stato approvato il D.Lgs.
159 (GU n. 192 del 18/08/2016) in
attuazione della Direttiva Europea 2013/35/UE, mettendo così fine alla serie di
dilazioni ed incertezze riguardanti la valutazione del rischio elettromagnetico
(CEM).

 

Risulta quindi in vigore a partire dal 2 settembre
2016, con le modifiche apportate dal citato decreto, il Capo IV, Titolo VIII, del
D.Lgs. 81/2008 e il relativo obbligo per il datore di lavoro, di valutare e
tutelare i lavoratori dal rischio dei campi elettromagnetici
.

 

Il D.Lgs. 159/2016 provvede a sostituire tutti i preesistenti
articoli del Capo IV del Titolo VIII – Agenti fisici.

 

Va
comunque sottolineato che, fino ad ora, vi era comunque l’obbligo a carico dei
datori di lavoro, di valutare tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e
quindi di valutare anche l’esposizione a questi agenti sulla base dei principi generali affermati nel TU sicurezza (Titolo I, art.
28 e Capo I del Titolo VIII, art. 181 del
D.Lgs. 81/2008
).

 

Ai
fini della valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici
restano validi, anche alla luce delle nuove disposizioni, le indicazioni contenute nel
documento del Coordinamento
Tecnico Regioni “Prime indicazioni
applicative del  Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII
”: “l’obbligo di
valutazione riguarda le esposizioni “professionali” a campi elettromagnetici,
ossia quelle strettamente correlate e necessarie
alle finalità del processo produttivo. Pertanto le esposizioni dei lavoratori a
sorgenti non correlate con la loro specifica attività e che non ricadono sotto
la gestione del datore di lavoro (es: campi generati da elettrodotti,
stazioni e
ripetitori per segnali radio – tv – telefonia mobile), devono essere contenute,
a carico dei gestori delle sorgenti, entro i limiti vigenti per la tutela della
popolazione (L. 36/2001 e relative norme di attuazione ed eventuali normative
regionali).
Resta comunque a
carico del datore di lavoro la valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a questi campi e la verifica del rispetto, anche tramite gli
organi di controllo, della normativa da parte del gestore
””

 

Per ogni informazione potete rivolgervi a TECNA Srl, tel. 0521-030551
oppure info@tecnaparma.it

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