In
data 30 giugno 2019 scadrà la documentazione presentata dai lavoratori e valida
ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, come
previsto dalla legge n. 153 del 13.05.1988.
La
novità di questo rinnovo consiste che a decorrere dal 1° aprile 2019, i
lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo,
dovranno presentare, esclusivamente in modalità
telematica, le domande di assegno per il nucleo familiare (ANF)
direttamente all’INPS che:
- calcolerà
gli importi teoricamente spettanti e li metterà a disposizione del datore
di lavoro attraverso una specifica utility, non essendo invece più
previsto l’invio del provvedimento di autorizzazione (modello “ANF”); - invierà
al richiedente esclusivamente l’eventuale provvedimento di reiezione
(modello “ANF43”).
Il
datore di lavoro a sua volta dovrà:
- erogare
ai lavoratori, con le consuete modalità e unitamente alla retribuzione
mensile, gli importi di ANF effettivamente spettanti, tenendo conto della
tipologia del contratto di lavoro e della presenza/assenza del lavoratore
nel periodo di riferimento; - provvedere
al conguaglio degli importi erogati con le denunce mensili.
Al
fine di erogare tempestivamente i nuovi importi ANF si chiede di consegnare per
tempo all’ufficio paghe di competenza, la ricevuta dell’invio della domanda
inviata all’INPS dal lavoratore tramite Patronato e/o autonomamente e
consegnata all’impresa.
Per chiarimenti e informazioni:
Luca Spagnoli, Direttore Patronato Epasa – Itaco
Via La Spezia, 52/a 43125
PARMA – 0521 227211