In sede di conversione del DL 193/2016 recante disposizioni in materia fiscale sono stati presentate moltissime proposte di emendamento e tra le novità contenute negli emendamenti approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati troviamo anche una significativa riduzione delle sanzioni connesse al mancato o infedele invio dello spesometro trimestrale e dei dati relativi alle liquidazioni periodiche effettuate.

 

Particolare rilevanza assumono anche gli interventi che modificano l’art. 4, volti ad  ovviare alle principali criticità evidenziate in ordine alla concreta applicazione della disciplina delle nuove comunicazioni trimestrali IVA.Con specifico riferimento allea comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e registrate che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, deve essere trasmessa  telematicamente all’Agenzia delle Entrate, la Commissione prevede un differimento del   termine per l’invio del secondo trimestre dell’anno al 16 settembre  in luogo dell’originaria scadenza prevista per la fine del mese di agosto.

 

A questo  adempimento si aggiunge anche la comunicazione telematica dei  dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate per i contribuenti soggetti passivi obbligati a presentare la dichiarazione annuale IVA o ad effettuare le liquidazioni periodiche, l’emendamento approvato stabilisce che solo per il primo anno di applicazione di tal nuovi adempimenti, la comunicazione relativa al primo semestre deve essere inviata entro il 25 luglio 2017.

 

Rilevanti modifiche sono apportate al regime sanzionatorio collegato ai nuovi adempimenti che ora prevede  per l’omessa o ritardata trasmissione dei dati relativi  una sanzione pari a 2 euro per ogni fattura, con un massimo di 1.000 euro a trimestre, ricordiamo che nella prima stesura veniva prevista una sanzione  di 25 euro per fattura con un massimo di 25.000 euro. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche si applica la sanzione compresa tra 500 euro  e 2.000 euro al posto dei 5.000 euro e  50.000 euro precedenti. 

 

In entrambi i casi  la sanzione viene ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.