E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2014 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente “modifiche al Decreto 6 Agosto 2013 in materia di validità della CQC”. Modifiche resesi necessarie inquanto la Commissione europea  aveva intenzione di aprire una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, per aver disatteso quanto previsto dalla Direttiva 2003/59/CE in materia di durata della validità della CQC.
Il Ministero dei trasporti italiano infatti, con l’articolo 2 del Decreto Dirigenziale 6 Agosto 2013, aveva disposto che tutti i conducenti che avevano già frequentato i corsi di formazione periodica o che a ciò avrebbero provveduto entro il 2016, avrebbero potuto rinnovare la CQC sia persone che cose, non dopo i regolamentari 5 anni previsti dalla Direttiva 2003/59/CE nell’art. 8, paragrafo 3 (2018 persone – 2019 cose), ma dopo 7 anni:
– 9 settembre 2020 per il trasporto persone
– 9 settembre 2021 per il trasporto di cose
Questo Decreto di giugno è  la prima comunicazione ufficiale che porta ad uniformare alla direttiva europea la validità delle CQC esattamente dopo 5 anni Per le carte di qualificazione del conducente già rilasciate con scadenza 2020 e 2021 verranno dettate procedure per conformare le CQC al nuovo dettato normativo  


– 9 settembre 2018 per il trasporto persone
– 9 settembre 2019 per il trasporto di cose


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