AGGIORNAMENTO

 

Ad integrazione dell’articolo seguente sull’adempimento relativo ai MOCA, si comunica che: al di là della scadenza del 31 Luglio scorso, determinata per l’invio della comunicazione allo Suap del Comune di riferimento, le imprese che in futuro aggiungeranno le attività citate nel Decreto legislativo e nella circolare del Ministero della Salute, dovranno inoltrare la comunicazione in oggetto con la modulistica predisposta.

Per quanto riguarda le imprese di produzione della meccanica, e in particolare per le imprese che lavorano in conto proprio e/o conto terzi per l’industria alimentare, una volta che dovesse essere accertata la destinazione del componente (es. un componente che va a confluire su un impianto a contatto con alimenti, piuttosto che su di un macchinario generico), l’impresa rientrerà nella casistica prevista dalla normativa, pertanto sarà obbligata alla comunicazione.

 

Già attualmente, l’impresa che fornisce un componente destinato all’industria alimentare, purchè destinato ad entrare in contatto con l’alimento, è obbligata a fornire apposita dichiarazione di conformità del materiale utilizzato, e cioè idoneo al contatto con il prodotto alimentare. 

 

In riferimento all’entrata in vigore del Dlgs. 29/2017
Disciplina sanzionatoria in materia di materiali e oggetti destinati a venire a
contatto con prodotti alimentari e alimenti
, siamo a trasmettere in
allegato la nota del Ministero della Salute e della Regione Emilia Romagna, in
merito all’applicazione dello stesso e, in particolare, a quanto attiene la
comunicazione che le imprese rientranti nella casistica prevista, devono inviare
entro il prossimo 31 Luglio 2017 presso lo Suap del Comune di
competenza.

 

Il provvedimento stabilisce le sanzioni in caso di
inadempienza per quanto riguarda tutto ciò che attiene ai Moca, e cioè a quei
materiali che entrano in contatto con gli alimenti, per i quali sono previste
norme precise sull’autocontrollo e la rintracciabilità. Il Reg. Ce 1935/2004
fornisce le regole generali per la produzione e l’utilizzo dei MOCA, ed
ovviamente riporta anche le definizioni principali:

 

MOCA – materiali ed oggetti destinati a venire a
contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola, recipienti e
contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da
imballaggio, ecc…), compresi i materiali che entrano in contatto con l’acqua,
ad esclusione degli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento
idrico.

 

Il Dlg. 29/2017 riguarda
pertanto

  • Produzione
    in proprio e per conto terzi di
    : materiali MOCA; per le materie plastiche l’obbligo di
    comunicazione riguarda la produzione e la trasformazione dei polimeri,
    mentre è esclusa dalla comunicazione la produzione delle sostanze
    utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori,
    monomeri, ecc.)
  • Trasformazione
    delle materie prime
    :
    comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al
    contatto con alimenti
  • Assemblaggio: comprende la
    produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime
    adatte al contatto con alimenti (es. produzione macchinari, attrezzature,
    elettrodomestici, ecc.)
  • Deposito: comprende l’esclusiva
    attività di stoccaggio rivolta al pubblico a supporto di imprese che
    producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA
  • Distribuzione
    all’ingrosso
    :
    comprende gli operatori economici che svolgono attività di
    commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di materie prime o MOCA
    anche attraverso tipologie di commercio come e-commerce.

Le imprese che rientrano nelle suddette tipologie devono
inviare apposita comunicazione allo Suap del Comune di riferimento, indicando i
materiali e la tipologia di attività (si allega il file del modello di
comunicazione); tale comunicazione va inviata entro il prossimo 31 Luglio (una
circolare dell’Ausl di Parma specifica il 2 Agosto 2017).

 

A parte la difformità delle due date, che stiamo opportunamente
verificando per fornire una più corretta informazione, ciò che resta oggetto
della discussione è la parte di imprese che rientrano nella casistica
dell’ASSEMBLAGGIO. Rientrerebbero in tale categoria molte imprese che producono
e/o commercializzano pezzi di ricambio, pezzi che confluiscono in macchinari
destinati al settore alimentare.

Utilizziamo il condizionale poiché stiamo verificando anche
attraverso la nostra struttura nazionale la corretta interpretazione di questo
passaggio del provvedimento.

 

Ricordiamo inoltre che nel Dlgs. 29/2017 si citano le
attività rientranti nel Reg. Ce 2023/2006, attività per le quali sono previste
l’adozione di un sistema di qualità e delle GMP – Good Manufacturing Practices,
due ulteriori adempimenti che potrebbero rivelarsi ulteriormente onerosi per le
nostre imprese.

A questo proposito vi chiediamo di valutare la vostra
appartenenza o meno ai soggetti tenuti a tale adempimento, anche attraverso la
visione del modulo allegato.

 

Per comunicazioni o chiarimenti potete contattarmi.

 

Per quanto attiene le imprese che rientrano nella tipologia
ASSEMBLAGGIO, vi terremo aggiornati tempestivamente sulla necessità o meno di
tale comunicazione.

 

Sonia Robuschi
CNA Alimentare
t. 0521 227248   c. 348 5406140
email srobuschi@cnaparma.it