È stata definitivamente approvata e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 47/2016 la legge di conversione del Decreto-Legge 30
dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” (Legge 25 febbraio 2016, n. 21 ).

 

Il provvedimento conteneva, nella sua prima stesura, alcune
disposizioni rispetto alle quali la CNA ha presentato delle proposte
emendative.

 

Nella fase di conversione, tra le modifiche introdotte, è
stata infatti approvata la proposta della CNA di proroga al 31 dicembre 2016
dei sistemi di qualificazione degli installatori di fonti rinnovabili
(articolo
3 comma 2-quater). La proroga si è resa necessaria in quanto molte regioni non
hanno ancora definito i criteri per l’implementazione dei programmi di
formazione; le imprese del settore pertanto rischiavano di restare “scoperte”
per una inadempienza non imputabile a loro bensì alle regioni.

 

Il decreto invece non ha risolto del tutto le problematiche
connesse al SISTRI (articolo 8 comma 1). Infatti, come già avvenuto per
il 2015, la proroga riguarda solo le sanzioni per l’operatività del Sistri e
il mantenimento del “doppio regime” fino al 31/12/2016
. Restano
invece vigenti (ma ridotte della metà) le sanzioni relative agli obblighi di
iscrizione e pagamento del contributo (articolo 8 comma 3).

È evidente che questa previsione rappresenta una soluzione
solo parziale, poiché si continua a chiedere ingiustificatamente alle imprese
di pagare il contributo per un sistema non operativo
.

 

Le ulteriori disposizioni del milleproroghe di nostro
interesse riguardano:

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTALE

L’articolo 8 comma 2 proroga al 1° gennaio 2017 spostando al
2017 le scadenze per l’adeguamento dei limiti di emissione per i grandi
impianti di combustione
.

È rimasta invariata rispetto alla versione contenuta nel DL
di dicembre la proroga relativa al conferimento in discarica dei rifiuti con
alto PCI
(art. 8 comma 3); ricordiamo che il divieto di conferire in
discarica rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg è stato nel frattempo
abrogato dal collegato ambientale (Legge 221/2015).

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTINCENDIO

Delle due proposte presentate dalla CNA per la proroga dei
termini per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi,
è stata ammessa solo la proroga al 31 dicembre 2016 per le strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994, che siano state
in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL
30 dicembre 2013, n. 150, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario
biennale di adeguamento antincendio.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

L’articolo 3 comma 2 integra il DL 25 gennaio 2010, n. 3,
recante “Misure per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia
elettrica nelle isole maggiori”, prorogando al 31 dicembre 2017 il servizio di
interrompibilità a carico di queste.

In particolare, la norma prevede che, a copertura delle
risorse necessarie allo svolgimento del servizio, l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorni, a partire dal 1 gennaio 2016 e
su tutto il territorio nazionale, le componenti tariffarie relative agli oneri
generali di sistema adeguandole ai criteri che presiedono alla definizione
degli oneri di rete (relativi ai servizi di trasmissione, distribuzione e
misura dell’energia elettrica), ossia facendole transitare in parte della
componente variabile a quella fissa e riferendole alla generalità dei clienti
non domestici.

Allo stesso modo, l’Autorità dovrà aggiornare anche la
componente degli oneri generali relativa al sostegno delle energie rinnovabili
(A3) applicando la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico prevista
per le imprese energivore.

L’onere economico sotteso al servizio di interrompibilità
viene quindi fatto ricadere sulla generalità delle imprese, senza riguardo alla
differenza tra quelle energivore e quelle non energivore, come invece prevedeva
la formulazione originaria della norma; in particolare, tale intervento
potrebbe determinare (come altri negli ultimi anni) una penalizzazione per
quegli utenti che hanno investito nel corso degli anni in impianti di
autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e che fino ad ora hanno pagato
l’energia in proporzione a quanta ne hanno prelevata dalla rete.

I commi 2bis e 2ter dell’articolo 3 intervengono sulla
disciplina delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale
.

Il decreto legislativo 164/2000 attuativo della direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ha
stabilito che l’attività di distribuzione del gas naturale è attività di
servizio pubblico e che il servizio è affidato mediante gara per periodi non
superiori a dodici anni. A causa della mancata adozione dei decreti attuativi,
solo nel corso del 2011 sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi
per lo svolgimento del servizio, nonché i criteri di affidamento delle stesse.
Tuttavia, nonostante le tempistiche individuate dalla norma per l’indizione
delle gare, queste non sono mai state avviate.

Il comma 2 bis dispone quindi la proroga per l’avvio
delle gare
, con tempi diversi per ciascun ambito individuato.

Il comma 2 ter, invece, interviene sul D.L. 69/2013 c.d.
Sblocca Italia, correggendo la disposizione che regolamentava le funzioni delle
regioni in merito. La norma prevede ora che, scaduti i termini entro cui indire
le gare, le regioni assegnino ulteriori sei mesi per adempiere, passati i quali
nomineranno un commissario ad acta che avvierà le procedure di gara. In caso di
inerzia delle regioni, sarà il MISE ad esercitare il potere di iniziativa in
merito, nominando il commissario ad acta che provvederà a bandire le gare di
affidamento del servizio.

L’articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2016
l’applicazione degli specifici coefficienti – ridotti del 12% – individuati
dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la
determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati negli impianti
di cogerenazione
per la produzione combinata di energia elettrica e calore,
possono ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono
quindi soggetti ad accisa agevolata.

L’articolo 10, comma 2 bis, proroga al 31 dicembre 2016 il
termine entro il quale dovranno essere concretamente avviati i progetti di
efficienza energetica di grandi dimensioni
, non inferiori a 35000 TEP/anno,
il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014
e rispondenti a determinati requisiti (collegamento funzionale ad investimenti
in impianti energeticamente efficienti già installati nel medesimo sito;
efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera
produttiva, anche in siti diversi, avviata nella medesima data; risanamento
ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell’occupazione),
nonché in grado di produrre nuovi risparmi di energia corrispondenti in misura
complessiva almeno alla soglia minima annua indicata, al fine di usufruire
della proroga della durata degli incentivi al 31 dicembre 2016.

L’articolo 11, comma 2, proroga al 30 settembre 2016 il
termine entro il quale devono entrare in esercizio, per accedere agli
incentivi, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui
fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012.

Analogamente è prorogato alla stessa data il termine entro
il quale, per accedere agli incentivi, devono entrare in esercizio gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre
2012.

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