Maxisanzione per lavoro nero non applicabile in caso di somministrazione irregolare o distacco illecito

 

Nel caso in cui l’effettivo utilizzatore del personale somministrato o distaccato venga considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro di tali lavoratori in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito, tutti gli atti compiuti dal somministratore – distaccante, per la costituzione o la gestione del rapporto di lavoro, per il periodo durante la somministrazione/distacco ha avuto luogo, si intendono compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione (art.27, c.2 del D.lgs.276/2003, richiamato altresì dall’art.30 c.4-bis).

 

Ne deriva che in tali ipotesi non possono essere applicate sia le sanzioni per lavoro “nero” (sanzione amministrativa ed eventuale sospensione dell’attività imprenditoriale), sia le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

 

Lo ha ribadito il Ministero del Lavoro nel rispondere ad istanza di Interpello, precisando altresì che le suddette sanzioni non sono applicabili nemmeno in caso di contratto di somministrazione nulli per assenza di forma scritta o di distacco illecito ed il lavoratore non abbia agito in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente in capo al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.

 

Riferimento normativo: Ministero del Lavoro – Interpello n. 27/2014 del 7 novembre 2014.

 

Maxisanzione per lavoro nero e disconoscimento rapporto di lavoro autonomo ex art.2222

 

In caso di riqualificazione di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, resa ai sensi dell’art.2222c.c., in prestazione di lavoro subordinato, la maxisanzione per lavoro “in nero” non è applicabile in presenza della documentazione fiscale idonea ad evidenziare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro in atto tra le parti.

 

Nel ribadire tale principio già espresso in un precedente intervento, il Ministero del Lavoro chiarisce altresì che per “valida documentazione fiscale” idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione si deve intendere la documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento: versamento delle ritenute d’acconto tramite F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod.770.

 

Il lavoro autonomo occasionale reso ai sensi del’art.2222 c.c., si caratterizza infatti per l’assenza di obblighi di comunicazione preventiva (CO) ed è quindi necessario considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale (peraltro prevista solo qualora il compenso annuo complessivo supera la soglia di 5000 euro), altri elementi significativi al fine di poter escludere la volontà di occultare il rapporto alla PA.

 

Pertanto, conclude il Ministero, anche il lavoro autonomo per la quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione.

 

Riferimento normativo: Ministero del Lavoro, nota prot. n. 16920 del 9 ottobre 2014.