L’obbligo di implementare le procedure scritte basate sui principi
dell’HCCP, sono contenute nel Regolamento Europeo 183/2005. Il regolamento comunitario impone già diversi adempimenti a carico
degli operatori della filiera mangimi poiché la Comunità Europea va via via
assimilando i mangimi agli alimenti, inserendoli nelle nuove normative come il
pacchetto igiene.

 

Le nuove disposizioni, si applicano a tutti gli imprenditori della
filiera, quindi produttori agricoli, stoccatori, magazzini, molini miscelatori,
intermediari e trasportatori.


Gli operatori si dividono in due gruppi:

 

1)     
 

  • Coloro che svolgono produzioni primarie di mangimi (manipolazione, trasporto e stoccaggio) nel luogo di produzione;
  • Trasporto e consegna da un
    luogo di produzione ad uno stabilimento;
  • Miscelazione senza uso di
    additivi o premiscele d’additivi (ad eccezione degli additivi insilati).

 

2)     
 

  • Tutti gli altri operatori che compiono operazioni diverse da
    quelle sopra indicate (compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno
    esclusivo dell’azienda quando si usano additivi o premiscele).

Gli operatori del primo gruppo devono attenersi in materia di
igiene e tenuta dei registri e manuali di corretta prassi a quanto previsto
dall’allegato 1 del regolamento europeo. Quelli del secondo gruppo,
di cui il trasporto conto terzi fa parte, sono obbligati a seguire quanto previsto dall’allegato 2 ovvero:

  • presentare notifica sanitaria all’ASL di competenza;
  • redigere e mantenere procedure basate sui principi dell’HCCP.

L’implementazione delle procedure (autorizzazione ASL e manuale
HCCP) deve risultare da documenti cartacei a bordo del veicolo.

 

Chiunque fosse interessato ad essere affiancato nella redazione del
manuale HCCP o nell’iscrizione o nella variazione dell’autorizzazione sanitaria al
trasporto mangimi, può contattare l’ufficio CNA Fita di Parma (Responsabile Daniela Ottelli – Tel. 0521/227281 –
328/7949138).

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